AUTOCONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA: CHI PAGA LE SPESE DI CONVOCAZIONE?
Pubblicato il
24/07/2026
a cura dell’Avv. Prof. Roberto Cacioni
Quando l’amministratore rimane inerte e i condòmini esercitano il potere di autoconvocazione ai sensi dell’art. 66, comma 1, disp. att. c.c., sorge spesso un dubbio operativo ed economico: chi deve sostenere le spese per la convocazione?
La questione non è meramente contabile, ma tocca i principi fondamentali della ripartizione delle spese condominiali. Analizziamo la normativa, la giurisprudenza di legittimità e i criteri operativi per una corretta gestione del rimborso.
Il potere sostitutivo dei condòmini
L’art. 66, comma 1, disp. att. c.c. (nel testo novellato dalla L. 220/2012) attribuisce ai condòmini un vero e proprio potere procedimentale sostitutivo. Qualora l’amministratore ometta di provvedere, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione.
Tuttavia, la legittimità di tale atto presuppone il concorso rigoroso di quattro requisiti:
- Richiesta congiunta: proveniente da almeno due condòmini;
- Quorum rappresentativo: i richiedenti devono rappresentare almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio;
- Oggetto specifico: indicazione puntuale degli argomenti da trattare;
- Inerzia dell’amministratore: previa istanza e infruttuoso decorso del termine dilatorio di 10 giorni.
In mancanza dell’amministratore (es. dimissioni non ancora accettate o scadenza non rinnovata), l’assemblea può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino.
La natura delle spese: interesse comune o individuale?
Il nodo cruciale riguarda l’imputazione dei costi (postali, PEC, sala, ecc.). La norma cardine è l’art. 1123, comma 1, c.c., che impone la ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore della proprietà (millesimi).
È fondamentale chiarire che la convocazione dell’assemblea – sia essa disposta dall’amministratore o dai condòmini – non soddisfa un interesse esclusivo dei promotori. Al contrario, costituisce l’atto propulsivo indefettibile per il funzionamento dell’organo deliberativo, che opera nell’interesse dell’intera collettività.
Ne discende che il relativo costo conserva natura di spesa di amministrazione e gestione della cosa comune. Il fatto che sia stato materialmente anticipato da alcuni condòmini in luogo dell’amministratore inerte non ne muta la natura.
Perché non si applica l’art. 1134 c.c. (Urgenza)
Spesso si obietta che, mancando il requisito dell’urgenza, il rimborso non sarebbe dovuto ex art. 1134 c.c. Tale interpretazione è errata. L’art. 1134 c.c. riguarda la gestione di iniziativa individuale (es. riparare un tetto che crolla). L’autoconvocazione, invece, è l’esercizio di un potere procedimentale tipico, espressamente attribuito dalla legge e assistito da presupposti propri (inerzia qualificata, quorum, termini). L’art. 66 disp. att. c.c. agisce come norma speciale che legittima ex ante l’attività, rendendo superflua la verifica dell’urgenza.
L’orientamento della Giurisprudenza
Sebbene non vi siano pronunce di legittimità specifiche sul rimborso dei costi di autoconvocazione post-2018, la Suprema Corte ha fissato criteri discretivi chiari in materia contigua.
- Cass. civ., Sez. II, n. 12573/2019 e n. 18503/2020: Hanno stabilito che le spese (es. postali o compensi) sono imputabili al singolo solo se l’attività è resa per fini esclusivamente individuali (es. solleciti al moroso).
- Applicazione speculare: La convocazione assembleare è destinata alla totalità degli aventi diritto e funzionale alla volontà collettiva. Non è mai una prestazione “per fini individuali”. Ricade pertanto nel perimetro dell’art. 1123, comma 1, c.c. (ripartizione millesimale).
- Trib. Cosenza, 14 gennaio 2021, n. 90: Ha affermato che le spese di convocazione e trasmissione verbale vanno ripartite fra tutti i condòmini (millesimi), ivi compresi coloro che ricevono comunicazioni via PEC. Si tratta di costi attinenti al funzionamento della compagine, non al singolo destinatario.
Il limite esterno: la legittimità dell’autoconvocazione
Attenzione però. Il diritto al rimborso sussiste solo se l’autoconvocazione è rituale. Il Trib. Cagliari, 19 maggio 2023, n. 1078, ha chiarito che l’autoconvocazione presuppone una effettiva inerzia. Se l’amministratore aveva già riscontrato la richiesta o convocato l’assemblea, l’atto dei condòmini è irregolare e le spese non sono rimborsabili dalla collettività.
Quando le spese NON sono rimborsabili?
L’attribuzione ad personam delle spese ai soli condòmini promotori (o il diniego di rimborso da parte dell’assemblea) è giustificata solo in presenza di:
- Difetto dei presupposti: mancato raggiungimento del 1/6° dei millesimi, mancata previa richiesta all’amministratore, mancato rispetto dei 10 giorni.
- Autoconvocazione prematura o irrituale (cfr. Trib. Cagliari 1078/2023).
- Spese sproporzionate: costi estranei o manifestamente eccessivi rispetto alle necessità.
- Consulenze personali: pareri legali commissionati dai promotori nel loro esclusivo interesse (distinti dalle spese di convocazione).
- Diversa convenzione: esistenza di un regolamento contrattuale o delibera unanime che deroghi ai criteri legali.
Conclusioni e Operatività per l’Amministratore
Alla stregua dei principi esposti, il parere tecnico è il seguente:
Le spese documentate, ragionevoli e pertinenti sostenute per la rituale autoconvocazione costituiscono spese di amministrazione sostenute nell’interesse comune.
Cosa deve fare l’Amministratore?
- Verificare la ritualità della procedura (rispetto art. 66 disp. att. c.c.).
- Appostare i costi nel rendiconto (art. 1130-bis c.c.).
- Rimborsare i condòmini che hanno anticipato le somme.
- Ripartire l’importo fra tutti i partecipanti secondo la Tabella Generale di Proprietà (Tabella A), salvo diversa convenzione unanime.
Consiglio pratico: I condòmini promotori devono conservare rigorosamente:
- La richiesta all’amministratore e la prova di ricezione (PEC/Raccomandata).
- Avvisi di convocazione e relative ricevute (postali o PEC).
- Fatture e giustificativi di spesa. È opportuno che la prima assemblea utile approvi espressamente il rimborso, imputandolo alle spese generali.
Nota di completezza professionale: La conclusione qui espressa costituisce applicazione sistematica dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (2019-2023). Allo stato, non risultano pronunce delle Sezioni Unite o della Cassazione specificamente ed esclusivamente focalizzate sulla voce di costo “autoconvocazione”, ma l’impianto argomentativo basato sulla natura collettiva dell’assemblea rende il rimborso un diritto azionabile in sede di approvazione del bilancio.
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