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Pubblicato il
27/10/2023
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Prima convocazione dell’assemblea condominiale

Pubblicato il
27/10/2023

Riferimenti normativi: Art. 1136 codice civile, 66 disp. att. c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 24/4/1996 n. 3862; Cass. 13/11/2009 n. 24132; Trib. Catanzaro 27.09.2023 n. 1536/2023

 

Prima convocazione dell’assemblea condominiale

La prima convocazione dell’assemblea condominiale deve essere fissata in un giorno che consenta ai condomini di partecipare, in modo da garantire la massima partecipazione possibile. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La mancata verbalizzazione dell’assemblea in prima convocazione comporta l’impugnabilità delle delibere prese in seconda convocazione, come stabilito dalla giurisprudenza. Tuttavia, se l’assemblea in prima convocazione viene verbalizzata correttamente, le delibere prese in seconda convocazione sono valide e non possono essere impugnate per questo motivo. In ogni caso, è importante che l’assemblea sia convocata e verbalizzata correttamente per evitare problemi legali e garantire la validità delle delibere prese.

 

La decisione del Tribunale di Catanzaro: Sentenza in allegato

Sentenza-N.R.2023-1536- annulabilità violazione prima convocazione_

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