Mancata consegna del DURC
Riferimenti normativi: art 1460 codice civile
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n. 4079/22 – Cassazione n. 5662/2021
Mancata consegna del DURC
La mancata consegna del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell’appaltatore o del fornitore può avere diverse conseguenze a seconda del contesto in cui si verifica. In generale, la mancata consegna del DURC può comportare l’impugnabilità delle delibere prese in assemblea condominiale, come stabilito dalla giurisprudenza.
Inoltre, la mancata consegna del DURC può costituire un inadempimento contrattuale e comportare la sospensione dei pagamenti da parte del committente.
Questa situazione si può anche verificare nell’ambito di un appalto di servizi concluso tra un Condominio ed un’impresa di pulizia che pretende il pagamento dalla collettività condominiale senza adempiere all’obbligo di consegna della documentazione amministrativa obbligatoria (DURC) all’amministratore di Condominio.
I Giudici Supremi hanno sottolineato, infatti, che, in applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, l’impresa oggi ricorrente è tenuta alla presentazione del DURC al Condominio (tanto è vero che l’INPS può notificare apposito verbale di accertamento a carico del Condominio).
L’amministratore di Condominio è tenuto ad ottenere dalle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti e il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un’impresa è idonea ad operare all’interno del Condominio.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all’INPS e all’INAIL.
La mancata consegna del DURC o di parte della documentazione ad esso legata da parte dell’impresa, espone il Condominio al rischio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per la Cassazione è evidente, quindi, che il Condominio, in applicazione dell’articolo 1460 c.c., possa legittimamente sospendere il pagamento dei servizi resi dall’impresa di manutenzione inadempiente. (Cassazione nella sentenza n. 4079/22 – 5662/2021).
Ne consegue che, anche per questo motivo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in quanto emesso in presenza di un evidente inadempimento della società opposta di una norma di legge che configura l’ipotesi prevista dall’art. 1460 cod. civ.