LIBERATORIA
Pubblicato il
30/11/2017
La liberatoria è una delle novità introdotte dalla L. 220/2012 a tutela delle compravendite immobiliari in condominio. L’articolo 1130 del c.c. prevede espressamente la redazione di questo importante documento a tutela tanto dell’alienante quanto dell’acquirente, lasciando però ampio margine nella redazione dello stesso.
A titolo esemplificativo una liberatoria ben redatta, si compone di due parti:
- nella prima si identificano i dati fiscali del Condominio ed i dati delle unità immobiliari oggetto di alienazione, ponendo l’attenzione sullo stato dei versamenti delle quote condominiali da parte del promissario venditore sino ad una certa data (generalmente individuata nella settimana antecedente al rogito);
- nella seconda parte lo scrivente si concentra sullo stato dei rapporti tra Condominio e altri condomini, Condominio e fornitori, e se sono in corso azioni legali e procedimenti di mediazione.
La liberatoria deve essere richiesta all’Amministratore in triplice copia:
- una copia rimane negli archivi dell’Amministrazione sulla quale il condomino attesta in ritiro;
- una copia viene allegata all’atto di vendita dell’unità immobiliare;
- una copia è buona norma che sia conservata dal venditore.
Coloro che acquistano unità immobiliari all’interno dei condomini senza richiedere liberatoria si espongono ad un rischio.