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Pubblicato il
24/09/2025
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INCENDIO IN CONDOMINIO SENZA ASSICURAZIONE: CHI PAGA? GUIDA COMPLETA CON NORMATIVA E CONSIGLI PRATICI

Pubblicato il
24/09/2025

Introduzione

Quando un incendio si sviluppa in un condominio — partendo da un appartamento, dal locale condominiale o da un impianto comune — e non esiste una polizza assicurativa che copra il rischio, la domanda che tutti si fanno è: chi risponde dei danni?.
In questo articolo spiegheremo le regole giuridiche applicabili, mostreremo casi tipici, faremo riferimento alla normativa e alla giurisprudenza, e proporremo consigli per ridurre i rischi e prevenire contenziosi condominiali.

1. Le basi normative: culpa, responsabilità e “cosa in custodia”

1.1 Art. 2051 c.c. — responsabilità per “cosa in custodia”

Ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, chi detiene una “cosa” è responsabile dei danni che essa causa, salvo che provi il caso fortuito. È un regime di responsabilità oggettiva:

“Ciascuno è responsabile dei danni prodotti dalla ‘cosa’ che ha in custodia … a meno che non provi che il fatto è dipeso da caso fortuito.”

In un condominio, le “cose in custodia” possono includere impianti comuni (caldaie, apparecchi elettrici, quadri comuni), elementi costruttivi (condotte, canne fumarie, cavedi) o altri elementi strutturali e impiantistici. Se da uno di questi elementi si sviluppa un incendio, chi “custodisce” quell’elemento può essere chiamato a rispondere.

1.2 Art. 2043 c.c. — responsabilità per fatto illecito

Quando un incendio è causato da un comportamento colposo o doloso (es. incuria, difetto di manutenzione, uso improprio), si applica l’art. 2043 c.c., che impone a chi ha cagionato il danno di risarcirlo integralmente.

Spesso, nei casi reali, i due articoli interagiscono: la custodia dell’impianto (2051) e la colpa o omissione (2043) confluiscono nella richiesta di risarcimento.

2. Chi paga i danni: scenari e responsabilità

Secondo la situazione concreta, la responsabilità può gravare su:

  • il proprietario dell’unità da cui è partito l’incendio: se l’incendio ha origine da un impianto interno all’appartamento (ad esempio impianto elettrico, caldaia, apparecchio domestico) per cui il proprietario doveva manutenzione e controllo, quel proprietario può essere ritenuto responsabile.

  • il condominio o l’amministratore: se l’incendio prende origine da impianti o elementi comuni (ad esempio quadri elettrici condominiali, canne fumarie comuni, cavedi, impianto di riscaldamento condominiale) per i quali l’amministratore avrebbe l’onere di vigilare, ispezionare e mantenere. In questi casi, l’assemblea può imputare la responsabilità al condominio e poi fare rivalsa sul condomino che ha causato il danno.

  • tutti i condomini, pro quota: se il danno riguarda le parti comuni dell’edificio, ogni condomino è tenuto a concorrere per la sua quota millesimale, salvo che sia individuabile un responsabile diretto.

Ad esempio, se l’incendio ha danneggiato il tetto, il vano scale, la facciata o gli impianti comuni, i danni verranno ripartiti tra tutti i condomini secondo i millesimi (art. 1123 c.c.).

3. Cosa cambia se non c’è polizza assicurativa

Se non è stipulata alcuna polizza che copra l’incendio, non può intervenire un’assicurazione che indennizzi automaticamente i danni. In quel caso:

  • Il danneggiato deve attivare l’azione verso il responsabile, dimostrando la causa dell’incendio, il nesso di causalità e l’ammontare del danno;

  • Se il responsabile non ha mezzi o è insolvente, può risultare complicato ottenere il ristoro integrale;

  • Il condominio — se coinvolto — non avrà risorse esterne da un’assicurazione per ricostruire o riparare, e quindi gli oneri ricadranno sui condomini.

In altre parole, in mancanza di polizza, si rientra nella logica del risarcimento tra privati, con tutti i rischi, rallentamenti e contenziosi conseguenti.

4. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha chiarito che:

  • La responsabilità secondo l’articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto: il custode deve provare il caso fortuito per liberarsene.

  • Anche il condominio può essere chiamato a rispondere in solido verso terzi per danni causati da elementi comuni maltenuti, salvo poi esercitare rivalsa sul condomino responsabile.

  • In molti casi, le corti hanno riconosciuto che una mancata manutenzione periodica o l’omessa verifica di impianti condominiali possono essere considerate colpa grave, aggravando la posizione del “custode”.

5. Esempi pratici

Scenario Origine incendio Chi risponde / cosa succede
Incendio causato da corto circuito nell’impianto elettrico interno all’appartamento Appartamento Proprietario dell’unità (o inquilino se previsto dal contratto)
Incendio che parte da un quadro elettrico condominiale o da cablaggi comuni Impianti comuni Il condominio (tramite amministratore)
Danneggiamento del vano scale, tetto, facciata, cornicione Propagazione dell’incendio a parti comuni Tutti i condomini pro quota
Caso in cui non si individua il colpevole (es. incendio accidentale interno) causa non accertata Si applica il regime della custodia (2051), con onere della prova sul custode

6. Consigli pratici per condomini e amministratori

  1. Stipulare una polizza incendio condominiale
    Anche se non obbligatoria per legge, è fortemente consigliata. Una polizza può coprire danni a parti comuni, danni ai singoli appartamenti e responsabilità civile verso terzi.

  2. Controlli e manutenzione regolari
    Predisporre ispezioni periodiche (almeno annuali) sugli impianti elettrici, riscaldamento centralizzato, canne fumarie, quadri comuni, cavedi e cavità. Documentare gli interventi per ridurre il rischio di contenziosi.

  3. Redazione di verbali e delibere chiare
    In assemblea condominiale, stabilire responsabilità, modalità di verifica e piano manutentivo per gli impianti comuni.

  4. Preventivi, perizie e relazioni tecniche
    In caso di sinistro, è importante farsi assistere da tecnici e periti per ricostruire la dinamica dell’incendio e fissare l’onere della prova.

  5. Verifica della solvibilità del potenziale responsabile
    Prima di avviare un contenzioso, valutare se il soggetto individuato ha mezzi economici per rispondere. Altrimenti, l’azione può risultare sterile.

  6. Prevedere fondi di riserva
    Avere un fondo cassa condominiale o un fondo emergenze può facilitare interventi immediati in attesa della definizione del contenzioso.

7. Domande frequenti

È obbligatorio che il condominio abbia assicurazione incendio?
No, non c’è un obbligo legale specifico. Tuttavia, molte delibere assembleari la prevedono come misura prudenziale.

Se l’incendio è causato da dolo, cambia la situazione?
Sì: se si dimostra dolo, la responsabilità diventa più grave e il risarcimento può includere anche danni non materiali, oltre al danno patrimoniale.

Cosa succede se il danneggiato non è un condomino, ma un terzo (es. passante)?
Il terzo può agire direttamente contro il responsabile (proprietario o condominio), richiedendo la riparazione dei danni subiti.

Conclusione

In assenza di una polizza assicurativa, il tema dell’incendio in condominio diventa particolarmente delicato: occorre sia una valutazione attenta della responsabilità che una strategia preventiva (manutenzione, delibere, fondi) per tutelare i condomini. Affidarsi a tecnici, avvocati e amministratori esperti può fare la differenza in un contenzioso.

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