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Pubblicato il
28/03/2024
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IL SINGOLO CONDOMINO NON PUÒ OPPORSI AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO CONTRO IL CONDOMINIO

Pubblicato il
28/03/2024

Riferimenti normativi: artt. 1117 e 1131 cod. civ. e degli artt. 100, 645, 650 e 647 cod. proc. civ.

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione 7053/2024 – Cassazione 94424/2018; Cassazione 22284/2010; Cassazione Sezioni unite 23022/2005; Cassazione 16069/2004; Cassazione 15567/2018

Nota a Sentenza: Avv. Prof. Roberto Cacioni – Associazione ANAI


Il singolo condòmino e la legittimazione nelle opposizioni a decreto ingiuntivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7053 del 15 marzo 2024, ha ribadito che il singolo condòmino non può proporre opposizione a un decreto ingiuntivo emesso contro il condominio per debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni. La legittimazione spetta esclusivamente all’amministratore.


Fatti di causa

Una condòmina aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo che intimava al condominio il pagamento di una somma per lavori di appalto sulle parti comuni. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello di Salerno aveva dichiarato il difetto di legittimazione della condòmina, confermando che solo l’amministratore può opporsi a tali decreti, salvo controversie sui diritti reali inerenti alle parti comuni.


Ragioni della decisione

La Corte ha chiarito che l’opposizione al decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente il rapporto tra il creditore e il condominio, rappresentato dall’amministratore. La legittimazione dei singoli condomini è ammessa solo in controversie relative ai diritti reali sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, la mancata opposizione da parte dell’amministratore non giustifica un’azione autonoma dei condomini, poiché gli effetti del decreto si riflettono sull’intero condominio, tutelato dalla rappresentanza unitaria dell’amministratore.


Principio giuridico

La sentenza ribadisce che: “Il singolo condomino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a un decreto ingiuntivo emesso contro il condominio per debiti relativi alla gestione delle parti comuni, salvo che la controversia investa diritti reali su beni comuni.”


Implicazioni pratiche

  • Ruolo dell’amministratore: La rappresentanza processuale del condominio è esclusiva dell’amministratore per debiti riguardanti beni comuni.
  • Limiti della legittimazione dei condomini: I singoli condomini possono agire solo per tutelare diritti reali sui beni comuni, non per contestare debiti del condominio.
  • Effetti della mancata opposizione: La mancata opposizione a un decreto ingiuntivo da parte dell’amministratore implica l’obbligazione collettiva dei condomini senza possibilità di azioni autonome.

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della condòmina, confermando che la legittimazione a opporsi a decreti ingiuntivi spetta solo all’amministratore. La sentenza rafforza il principio di rappresentanza unitaria del condominio per debiti relativi alla gestione delle parti comuni.

Questa decisione sottolinea l’importanza del ruolo dell’amministratore nel garantire la tutela dei diritti del condominio, prevenendo contenziosi inutili da parte dei singoli condomini.


Scarica la sentenza: Cassazione 7053/2024


Sentenza Cassazione 7053/2024

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