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Pubblicato il
31/07/2025
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GRUPPO WHATSAPP CONDOMINIO: REGOLE, PRIVACY E LIMITI

Pubblicato il
31/07/2025

Introduzione

Il gruppo WhatsApp condominiale è uno strumento sempre più diffuso per facilitare la comunicazione tra condomini e amministratore. Tuttavia, un uso improprio può generare violazioni della privacy, conflitti interni e responsabilità legali. In questa guida ANAI analizziamo la normativa, le indicazioni del Garante Privacy, la giurisprudenza e forniamo consigli operativi.

1. Valore legale del gruppo WhatsApp condominiale

L’art. 66 disp. att. c.c. prevede che la convocazione dell’assemblea avvenga tramite raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Il gruppo WhatsApp non è indicato tra i mezzi validi e non può sostituire le convocazioni o le delibere formali.

Può essere utilizzato solo come canale integrativo e informale per:

  • avvisi su lavori e manutenzioni;
  • segnalazioni urgenti;
  • promemoria assembleari.

2. Privacy e consenso: obblighi GDPR

Il numero di telefono è un dato personale identificativo ai sensi dell’art. 4 GDPR. L’amministratore deve ottenere:

  • Consenso scritto e documentato (art. 6 GDPR);
  • Informativa privacy (art. 13 GDPR) con finalità, modalità di trattamento e diritti dell’interessato;
  • Conservazione della prova del consenso.

L’inserimento senza consenso è illecito e può comportare sanzioni fino a € 20 milioni o al 4% del fatturato (art. 83 GDPR).

3. Limiti sui contenuti

La chat condominiale non è una bacheca pubblica: occorre rispettare norme su privacy e diffamazione.

Consentito:

  • avvisi tecnici (chiusura acqua, guasti, interventi);
  • informazioni logistiche;
  • promemoria assembleari.

Vietato:

  • segnalare morosità nominative;
  • pubblicare dati sensibili (salute, situazione economica);
  • diffondere foto di persone senza consenso;
  • commenti offensivi (rischio reato di diffamazione).

4. Orientamenti del Garante Privacy

Il Garante ha chiarito che:

  • Serve consenso preventivo per inserire un condomino in chat;
  • Il numero di telefono è dato personale → condivisione solo volontaria;
  • L’amministratore è titolare del trattamento se gestisce il gruppo.

5. Giurisprudenza rilevante

  • Trib. Mantova, 2019: chat non sostituisce comunicazioni ufficiali;
  • Cass. Pen. 16712/2021: messaggi diffamatori in chat condominiale integrano reato di diffamazione.

6. Responsabilità dell’amministratore

Se gestisce il gruppo, l’amministratore deve:

  • verificare il consenso di tutti i membri;
  • moderare per prevenire messaggi illeciti;
  • usare la chat solo per scopi pertinenti al condominio.

7. Consigli operativi ANAI

  1. Approvare la creazione del gruppo con delibera assembleare;
  2. Raccogliere consenso scritto con modulo privacy;
  3. Stabilire un regolamento d’uso con divieti chiari;
  4. Mantenere sempre attivi canali ufficiali (PEC, raccomandata);
  5. Utilizzare la chat solo per comunicazioni rapide e urgenti.

Conclusione

Il gruppo WhatsApp condominiale è utile ma richiede regole chiare, consenso GDPR e moderazione. Non sostituisce i canali ufficiali di comunicazione e il suo uso scorretto può generare responsabilità legali e sanzioni. ANAI raccomanda prudenza e rispetto rigoroso della normativa.

ANAI – Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari

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