Fognature e rete fognaria nel condominio
La Cassazione ha chiarito l’attribuzione di chi aspetta la ripartizione della braga di innesto alla colonna condominiale
Con la riforma (legge 220/2012), un’ulteriore modifica rispetto al testo originario dell’art. 1117, comma 1, n. 3), va individuata là dove si affermava che la proprietà comune degli impianti si fermava «al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini», mentre oggi è stato specificato che tale presunzione interessa anche i «collegamenti» tra i due tratti di tubazioni, salve le normative di settore In materia di reti pubbliche, che prevalgono sulle disposizioni del codice civile.
Premesso ciò, dopo la pronuncia della Cass. n. 19045/2010 abbiamo avuto un revirement giurisprudenziale. In particolare, nelle pronunce della Cassazione (ord. 19 gennaio 2012, n. 778) e del Tribunale di Pescara (sent. 1° giugno 2016, n. 948), i giudici hanno considerato condominiale la braga in questione, in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. Sicché, in questi casi, dei danni risponde il condominio.
Il caso concreto:
L’assemblea condominiale con la maggioranza aveva approvato il bilancio consuntivo e la sua ripartizione suddivisa tra i vari proprietari contenente il costo sostenuto dal condominio per riparare la braga della conduttura fognaria condominiale.
La spesa sostenuta dal condominio è stata contestata da un condominio il quale ha impugnato la delibera assembleare, sostenendo che la spesa sostenuta per la riparazione della braga era da considerarsi privata e non condominiale, pertanto chiese al Tribunale di annullare il deliberato assembleare e il relativo bilancio.
Il Tribunale e la Corte di Appello hanno rigettato la domanda del condominio. Secondo i magistrati il deliberato assembleare era da ritenersi corretto, vista la natura comune del bene e la giusta divisione operata di conseguenza alla riparazione.
Il condominio, contrariato da quanto sostenuto dai giudici, ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini non hanno riscontrato alcuna violazione di legge da parte della Corte di Appello, di conseguenza il ricorso è stato respinto.
Perciò, in caso di rottura di una braga come quella descritta, la spesa è da attribuire al condominio.