RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE CHE NON SI ATTIVA PER IL RECUPERO DEI CREDITI CONDOMINIALI
Riferimenti normativi: art. 1130 c.c. – art. 63 disp att c.c. – L. 220/2012 – art. 1123 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 36277 Anno 2023 – Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO – Relatore: Moscarini Anna e Sentenza della Corte di Appello Milano n. 4815/2019 – depositata il 04/12/2019
Nota a Sentenza: Avv. Prof. Roberto Cacioni
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Nell caso di oggi parleremo della responsabilità in capo all’amministratore di Condominio che non si attiva per la riscossione dei crediti condominiali ai sensi dell’art. 1130 comma 3 c.c.
Dalla lettura della Sentenza n. 36277 pubblicata lo scorso 28 dicembre 2023 dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, si può desume che l’amministratore di Condominio ha una responsabilità se non si attiva per il recupero degli oneri condominiali ove quest’ultimi non siano più possibile recuperarli.
Detto obbligo in capo all’Amministratore di Condominio era previsto anche prima dell’entrata in vigore della Legge 220/2012 sempre dettati degli artt. 1130, comma 1, n. 3, c.c. e 63 disp. att. cc.
Ad avviso dello scrivente il credito condominiale, anche se in parte, si poteva recuperare dall’avente causa del condòmino (società cancellata dal registro imprese) ai sensi dell’art. 63 comma 4 e 5 disp. att. c.c., ma rimane il fatto che l’Amministratore di Condominio deve attivarsi al recupero dei crediti condominiali facendo depositare da parte di un Avvocato un ricorso per decreto ingiuntivo presso le sedi di Giustizia competenti per valore.
Scarica: sentenza 36277_2023_responsabiltà dell Amministratore se non recupera gli oneri condominiali