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Pubblicato il
31/07/2025
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CONFERMA AMMINISTRATORE: QUALE MAGGIORANZA SERVE DAVVERO?

Pubblicato il
31/07/2025

Introduzione

La conferma dell’amministratore di condominio è uno dei temi più dibattuti nella prassi condominiale. Molti si chiedono: serve la stessa maggioranza prevista per la nomina o basta una semplice approvazione? In questo articolo, ANAI analizza la normativa, le sentenze più recenti e fornisce indicazioni pratiche per evitare errori formali.

Cosa dice la legge sulla conferma dell’amministratore?

L’art. 1129 c.c. stabilisce che l’incarico dell’amministratore dura un anno e, in mancanza di revoca, si intende rinnovato per eguale durata. Tuttavia, la legge non chiarisce se la conferma debba avvenire con lo stesso quorum previsto per la nomina o se sia sufficiente una maggioranza ordinaria.

Quorum per la nomina e la conferma: cosa prevede il Codice Civile?

Secondo l’art. 1136, comma 4, c.c., la nomina dell’amministratore richiede:

  • la maggioranza degli intervenuti in assemblea;
  • che tale maggioranza rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

La domanda quindi è: la conferma dell’amministratore va equiparata alla nomina?

Le due tesi giurisprudenziali a confronto

1. Orientamento prevalente: quorum qualificato anche per la conferma

La giurisprudenza dominante (Cassazione, Corte d’Appello e Tribunali di merito) ritiene che la conferma dell’amministratore debba avvenire con la stessa maggioranza prevista per la nomina.

Esempi recenti:

  • Corte d’Appello di Cagliari – Sassari, sent. n. 266/2025: conferma senza quorum qualificato nulla, applicazione della prorogatio imperii.
  • Tribunale di Roma, sent. n. 297/2025: annullata delibera di conferma con quorum insufficiente, equiparando conferma e nomina.

2. Orientamento minoritario: è sufficiente la maggioranza ordinaria

Alcuni Tribunali (Roma, Palermo, Bologna) ritengono che la conferma sia diversa dalla nomina, limitandosi a prolungare un rapporto fiduciario già in essere. In questo caso, sarebbe sufficiente il quorum ordinario:

  • un terzo dei partecipanti;
  • un terzo del valore millesimale.

ANAI consiglia: adottare sempre la maggioranza qualificata

Alla luce dell’orientamento prevalente, ANAI raccomanda di:

  1. Richiedere espressamente il quorum qualificato anche per la conferma;
  2. Indicare chiaramente all’ordine del giorno “Conferma dell’amministratore in carica”;
  3. Documentare nel verbale la verifica dei millesimi e delle presenze;
  4. In assenza di quorum, considerare la conferma non valida e operare in regime di prorogatio imperii.

Cos’è la prorogatio imperii?

Se la conferma non avviene con quorum valido, l’amministratore non decade automaticamente. Entra in vigore la prorogatio imperii, che gli consente di restare in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina.

Conclusione

La conferma dell’amministratore condominiale non è un atto meramente formale. Richiede attenzione, rispetto delle maggioranze di legge e un verbale ben redatto. La scelta più sicura e conforme alla giurisprudenza è adottare il quorum previsto per la nomina, evitando impugnative e nullità.

ANAI – Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari

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