CONDOMINIO: L’AMMINISTRATORE CHE NON PAGA I FORNITORI RISPONDE DEI DANNI (MA NON SE HA GIÀ ATTIVATO I DECRETI CONTRO I MOROSI)
Corte d’Appello di Bologna, sentenza 1580/2025
In breve:
- Mala gestio se l’amministratore non paga le fatture ai fornitori pur avendo fondi disponibili: è tenuto a risarcire gli interessi e i danni maturati.
- Nessuna responsabilità per mancata esecuzione forzata contro i condomini morosi se sono già stati ottenuti e notificati decreti ingiuntivi e precetti e l’ulteriore azione non avrebbe avuto utilità concreta.
- Nel caso esaminato: condanna a 5.033,10 € (3.833,10 € di interessi + 1.200,00 € a titolo equitativo) oltre interessi legali, con manleva assicurativa (scoperto 10%) e parziale compensazione delle spese.
Cosa ha deciso la Corte
Con la sentenza n. 1580/2025, la Corte d’Appello di Bologna ha precisato i confini della responsabilità dell’amministratore di condominio:
- Esclusa la responsabilità per il recupero crediti verso morosi, perché l’ex amministratore aveva attivato decreti ingiuntivi e precetti e informato l’assemblea sui rischi e costi delle esecuzioni (pignoramenti immobiliari, ipoteche pregresse, rischio invenduto).
- Affermata invece la responsabilità per mancato pagamento delle fatture del fornitore di energia, nonostante la disponibilità di cassa: l’inerzia ha generato interessi passivi per 3.833,10 €, più 1.200,00 € di ulteriore danno equitativo, per un totale di 5.033,10 €, oltre interessi legali.
Il quadro normativo essenziale
- L’amministratore è mandatario con rappresentanza del condominio (art. 1703 c.c.) e deve agire con diligenza qualificata.
- L’art. 1129, co. 9, c.c. impone di attivare la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è iscritto.
- La Cassazione (Sez. VI, ord. 20100/2013) ha chiarito che l’assenza di esecuzione forzata non integra, di per sé, responsabilità se risultano azioni monitorie e precetti e l’inutilità dell’ulteriore esecuzione.
Il caso concreto, in sintesi
Il condominio cita l’ex amministratore per:
- omesso recupero di crediti verso morosi;
- mancato pagamento delle fatture energia, con interessi a carico del condominio.
Il primo grado rigetta la domanda. In appello, la Corte accoglie parzialmente: nessuna mala gestio sul recupero crediti; responsabilità piena per le fatture non pagate a fornitore.
Quando c’è mala gestio: fornitori non pagati
- Le obbligazioni certe, liquide ed esigibili (es. fatture energia) vanno pagate se ci sono fondi.
- L’inerzia dell’amministratore integra inadempimento e mala gestio: scatta l’obbligo di risarcire il danno (qui, interessi passivi + danno equitativo).
Quando non c’è mala gestio: recupero dei crediti
- Se l’amministratore dimostra:
- decreti ingiuntivi e precetti già emessi/notificati;
- informazione all’assemblea su costi/benefici;
- scarsa utilità concreta delle esecuzioni (es. ipoteche pregresse, rischio invenduto),
allora la mancata esecuzione forzata non comporta automaticamente responsabilità.
Cosa imparano amministratori e condomini (checklist operativa)
- Pagamenti fornitori: monitorare scadenze, verificare cassa dedicata, pagare tempestivamente.
- Recupero crediti morosi: attivare decreti ingiuntivi entro i termini; valutare cost/benefit delle esecuzioni e metterlo a verbale.
- Trasparenza: informare l’assemblea con documenti (preventivi costi legali, rischi esecuzione).
- Tracciabilità: conservare prove dei pagamenti e dei tentativi di recupero.
FAQ (brevi)
L’amministratore risponde sempre se non procede con pignoramenti?
No, se ha già attivato decreti ingiuntivi/precetti e prova l’inutilità dell’esecuzione.
Il mancato pagamento delle fatture può costare caro?
Sì: integra mala gestio e obbliga a risarcire gli interessi e gli ulteriori danni subiti dal condominio.
Basta allegare l’inadempimento per ottenere il risarcimento?
No: chi agisce deve provare il danno e che con condotta diligente sarebbe stato evitato.
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