CONDOMINIO: CHI PAGA LE SPESE LEGALI PER RECUPERO CREDITI DEI MOROSI?
In condominio il recupero dei crediti verso i morosi pone sempre la stessa domanda: chi paga le spese legali e i costi del procedimento? Diffide, contributo unificato, notifiche e parcelle non sono dettagli: incidono sul bilancio e vanno gestiti con regole precise. In linea generale, le spese si anticipano pro quota tra i condòmini e si recuperano dal debitore solo nei limiti di quanto liquidato dal giudice (decreto o sentenza). Ma non tutte le voci seguono la stessa sorte: i costi vivi della diffida possono ricadere sul moroso, mentre gli onorarî dell’avvocato per la fase stragiudiziale restano di norma a carico del condominio, salvo unanimità o specifica liquidazione.
In questa guida spieghiamo chi anticipa e quando si può addebitare al moroso, con focus su: diffida/solleciti, decreto ingiuntivo, mediazione o negoziazione assistita, e buone pratiche per amministratori (incarico, riparto, rendiconto). Troverai anche uno schema riassuntivo “chi paga cosa” e le FAQ più frequenti per evitare errori di imputazione e contestazioni.
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In partenza paga il condominio (ripartizione per millesimi), salvo poi recuperare dal moroso quanto liquidato dal giudice nel provvedimento (decreto/sentenza).
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Diffida/sollecito: i costi vivi (es. spese postali) possono essere addebitati al moroso; gli onorarî dell’avvocato per la diffida restano a carico del condominio, salvo unanimità.
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Decreto ingiuntivo: le spese legali/processuali sono anticipate dal condominio, ma poi addebitabili al moroso nei limiti di quanto liquidato dal giudice: l’assemblea può porle a suo carico solo se conformi alla liquidazione giudiziale (Cass. 751/2016).
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Mediazione/negoziazione: si anticipano come sopra; se si finisce in giudizio, si chiede il rimborso al moroso nel provvedimento finale.
1) Il quadro di base: perché anticipa il condominio
Per prassi e per la disciplina condominiale, le spese sostenute nell’interesse comune si ripartiscono tra tutti i condòmini in base ai millesimi; nelle azioni di recupero crediti ciò significa che il condominio anticipa onorarî e costi, per poi rivalersi sul debitore quando interviene la liquidazione del giudice. Il fondamento operativo si collega all’art. 63 disp. att. c.c. (ingiunzione immediatamente esecutiva e tutela del credito condominiale).
2) Diffida e solleciti: cosa va al moroso e cosa no
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Spese vive di invio (raccomandata/PEC, diritti postali ecc.): addebito al moroso che ha reso necessario l’esborso.
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Parcella dell’avvocato per la diffida stragiudiziale: a carico del condominio (riparto per millesimi). L’addebito diretto al moroso richiede unanimità o una liquidazione giudiziale specifica; in mancanza, l’addebito personale è illegittimo secondo l’orientamento prevalente.
3) Azione giudiziale (decreto ingiuntivo): chi paga e quando
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Inizio procedura: contributo unificato, notifiche, diritti e parcella sono anticipati dal condominio (riparto per millesimi, escluso il moroso se previsto dal riparto ad hoc).
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Provvedimento del giudice: se il decreto (o la sentenza) liquida le spese a favore del condominio, l’assemblea può porle a carico del singolo moroso nei limiti di quanto liquidato. Questo è espressamente ritenuto legittimo dalla Cassazione (n. 751/2016).
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In sintesi: prima si anticipa tutti, poi si recupera dal moroso quanto liquidato dal giudice (non di più).
Nota operativa: in mancanza di una liquidazione giudiziale, l’addebito “personale” al moroso delle spese stragiudiziali (solo parcella) è di regola non valido. Restano invece addebitabili i costi vivi della diffida.
4) Mediazione o negoziazione assistita
Se si passa da mediazione/negoziazione assistita, le spese legali si trattano come sopra: anticipate dal condominio e poi chieste in rimborso nell’eventuale decisione giudiziale che definisce la lite.
Schema rapido: chi paga cosa
Voce di spesa | Chi anticipa | Quando si addebita al moroso |
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Spese vive diffida (raccomandata/PEC) | Condominio | Sempre addebitabili al moroso nel rendiconto (costi causati dal suo inadempimento). |
Parcella avvocato per diffida | Condominio (per millesimi) | No, salvo unanimità o liquidazione del giudice (orientamento prevalente). |
Contributo unificato, notifiche, diritti (decreto) | Condominio | Sì, se liquidati dal giudice nel decreto/sentenza. |
Parcella avvocato per il giudizio | Condominio | Sì, nei limiti della liquidazione giudiziale (Cass. 751/2016). |
Domande frequenti
Possiamo addebitare subito tutto al moroso?
No. In assenza di liquidazione del giudice, l’addebito “personale” della parcella è a rischio; vanno addebitati solo i costi vivi della diffida. Per il resto si attende la liquidazione.
Serve una delibera ad hoc per recuperare le spese liquidate dal giudice?
È legittimo deliberare l’addebito integrale al moroso delle spese liquidate nel decreto/sentenza; la Cassazione lo ha confermato (n. 751/2016).
Perché il condominio deve anticipare?
Perché le spese sono sostenute nell’interesse comune: il credito è del condominio e l’art. 63 disp. att. c.c. consente azioni rapide (decreto ingiuntivo). Il recupero al moroso avviene a valle, con la liquidazione.
Consigli pratici per amministratori
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Incarico scritto all’avvocato, con piano di riparto approvato.
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Conserva le pezze: ricevute postali/PEC per addebito costi vivi al moroso.
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Chiedi sempre la liquidazione delle spese nel ricorso per decreto.
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In rendiconto, separa anticipi (millesimi) e recuperi dal moroso dopo la decisione.
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Se si passa da mediazione/negoziazione, contabilizza gli anticipi e domandane il rimborso nel successivo giudizio.
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