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Autore

Avv. Ranieri Roda


PROVVEDIMENTO FISCALE EX ART. 2 R.D. 639/1910: ACEA ATO 2 RICHIEDE PAGAMENTO AL CONDOMINIO

L’Ingiunzione Fiscale ex Art. 2 R.D. 639/1910: Illegittimità dell’Azione di Recupero di ACEA ATO 2 nei Confronti dei Condomini

Negli ultimi anni, ACEA ATO 2 S.p.A. ha fatto sempre più ricorso all’ingiunzione fiscale — disciplinata dall’art. 2 del Regio Decreto n. 639/1910 — come strumento per il recupero dei crediti insoluti relativi alla fornitura del servizio idrico integrato. Tale procedura, frequentemente adottata anche nei confronti dei condomini, viene spesso utilizzata in sostituzione del decreto ingiuntivo tradizionalmente previsto dal codice di procedura civile.


Cos’è l’Ingiunzione Fiscale ex R.D. 639/1910

L’ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che diventa esecutivo dopo 30 giorni dalla notifica, qualora il destinatario non presenti opposizione dinanzi al giudice ordinario competente per valore. In questo contesto, ACEA ATO 2 — in quanto società per azioni a partecipazione pubblica — ritiene di poter emettere ingiunzioni di pagamento e avviare la riscossione coattiva tramite ruolo, basandosi sull’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto MEF del 30.12.2015, pubblicato in G.U. il 13.01.2016).


La Natura Giuridica di ACEA ATO 2 e i Limiti all’Uso dell’Ingiunzione Fiscale

Nonostante ACEA ATO 2 gestisca il servizio idrico nell’Ambito Territoriale Ottimale 2 (ATO 2) del Lazio centrale, essa rimane una società di diritto privato, seppur con partecipazioni pubbliche (es. Roma Capitale). Pur svolgendo una funzione essenziale per l’erogazione di un servizio pubblico, non può essere equiparata a una pubblica amministrazione in senso stretto.

  • Controlli pubblici: ACEA ATO 2 è soggetta a organismi di vigilanza come l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).
  • Mancanza di potere impositivo: Non possedendo il potere di autoaccertamento tipico degli enti pubblici, la società non può legittimamente avvalersi delle prerogative riservate alla Pubblica Amministrazione.

Il Carattere Eccezionale del R.D. 639/1910 e l’Inapplicabilità alle Società Partecipate

Il Regio Decreto n. 639/1910 ha natura speciale ed eccezionale, destinata esclusivamente a soggetti pubblici con potere impositivo. In base all’art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, le norme eccezionali non possono essere estese per analogia. Ciò implica che le società partecipate come ACEA ATO 2 non possano adottare il procedimento ex R.D. 639/1910, il quale:

  1. Sostituisce il rito monitorio ordinario (artt. 633 e ss. c.p.c.).
  2. Prevede un procedimento unilaterale, privo di verifica giudiziale preliminare.
  3. Si fonda sul potere d’imperio tipico della Pubblica Amministrazione.

Profili di Illegittimità e Possibilità di Opposizione per i Condomini

Alla luce di tali considerazioni, l’azione intrapresa da ACEA ATO 2 mediante ingiunzione fiscale si rivela illegittima. Di conseguenza, il condominio che riceve un’ingiunzione di questo tipo può proporre opposizione con buone probabilità di successo, basando la propria difesa sullo status giuridico di ACEA ATO 2 quale società di diritto privato priva di potere impositivo.


Conclusioni e Consigli Operativi

  • Verifica dell’atto: In caso di ricezione di un’ingiunzione fiscale da parte di ACEA ATO 2, è opportuno consultare un legale per valutare l’opposizione.
  • Valutazione della legittimità: L’illegittimità dell’ingiunzione deriva dall’assenza di poteri propri dell’Ente Pubblico, rendendo nullo il presupposto legale per l’emissione del provvedimento.
  • Tutela dei diritti del condominio: Avviare tempestivamente la procedura di opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

In definitiva, l’ingiunzione fiscale ex Art. 2 R.D. 639/1910 non è applicabile a soggetti di natura privatistica come ACEA ATO 2, il che rende illegittima l’azione di recupero intrapresa nei confronti dei condomini.

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