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Autore

Avv. Prof. Roberto Cacioni


Supercondomìnio, le azioni legali devono essere mirate

In caso di mancato pagamento delle spese relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni a più edifici, l’amministratore può agire con decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli condòmini, mentre non può agire nei confronti dell’intero complesso cui appartengono i morosi e del rispettivo amministratore. Lo chiarisce la Cassazione.

la questione è stata affrontata dal Civile Sent. Sez. 2 Num. 1141 Anno 2023 – Presidente: MANNA FELICE – Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 16/01/2023, la quale per i motivi richiamati nella sentenza allegata.

Civile Sent. Sez. 2 Num. 1141 Anno 2023

L’amministratore del Supercondominio, in caso di mancato pagamento delle spese relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni a più edifici condominiali, è tenuto a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli condòmini in ritardo nel versamento delle quote, mentre non può agire nei confronti dell’intero complesso condominiale cui appartengono i morosi e in persona del rispettivo amministratore. In un caso del genere, infatti, si verifica un difetto di legittimazione passiva e il decreto ingiuntivo, ove ritualmente opposto, deve essere revocato con spese legali a carico del Supercondominio ricorrente. Questo il chiarimento fornito dalla seconda sezione civile della Suprema corte con la recente sentenza n. 1141, pubblicata lo scorso 16 gennaio 2023.

Mancata consegna del DURC da parte del fornitore

Il Condominio si è opposto al decreto ingiuntivo ottenuto da parte di un fornitore eccependo la mancata consegna del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

la questione è stata affrontata dall’Ill.mo Giudice Avv.ssa Paola Maria Alesii – Sezione II^ del Giudice di Pace di Roma il quale per i motivi richiamati nella sentenza allegata ha accolto le eccezioni del Condominio, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la società opposta e alla refusione delle spese legali.

SENTENZA N. 14120_2023_Giudice di Pace di Roma

 

La mancata consegna del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) può avere diverse conseguenze a seconda del contesto in cui si verifica. Ecco alcune informazioni utili:

  • Nel caso di una fornitura, la mancata consegna del DURC può essere motivo di non affidamento della fornitura.
  • Nel caso di un appalto, la mancata consegna del DURC può comportare la sospensione dei pagamenti e la responsabilità solidale del committente.
  • Nel caso di un contratto, la mancata consegna del DURC può costituire un inadempimento contrattuale.
  • Nel caso di un rapporto tra imprese, la mancata consegna del DURC può legittimare l’eccezione ex art. 1460 c.c. e comportare la sospensione dei pagamenti.
  • Nel caso di un condominio, la mancanza del DURC può comportare la non corretta esecuzione del servizio e la non corretta applicazione delle norme di sicurezza.

In ogni caso, la mancata consegna del DURC può avere conseguenze negative e comportare la sospensione dei pagamenti o la non corretta esecuzione del servizio. È quindi importante che le imprese e i professionisti si assicurino di avere sempre il DURC aggiornato e di consegnarlo tempestivamente ai committenti o ai clienti.

Restituzione delle somme indebitamente trattenute dall’Amministratore di condominio

Il Condominio ha convenuto in giudizio l’amministratore uscente per i seguenti motivi:

  • restituzione delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro 12.273,03;
  • risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazioni e interessi

la questione è stata affrontata dall’Ill.mo Giudice Dott.ssa Fabiana Corbo – Sezione V^ del Tribunale di Roma il quale per i motivi richiamati nella sentenza allegata ha accolto le domande proposte del Condominio condannando l’ex amministratore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, al risarcimento del danno e alla refusione delle spese legali.

Sentenza-N.R.2022-8568_

 

Per recuperare le somme indebitamente trattenute dall’amministratore di condominio, è necessario intraprendere azioni legali. In primo luogo, è possibile presentare una richiesta formale avanzata da un legale (Avv. Prof. Roberto Cacioni), che possa portare all’individuazione delle somme indebitamente trattenute e alla loro restituzione. In caso di mancato riscontro e/o mancata restituzione è possibile avviare una causa legale contro l’amministratore per appropriazione indebita. Il Condominio deve dimostrare in giudizio che l’amministratore si è impossessato dei soldi dei condomini. Se l’appropriazione indebita viene provata, l’amministratore può essere condannato a restituire le somme indebitamente trattenute e a versare una somma a titolo di risarcimento del danno. Inoltre, i condomini possono revocare l’incarico all’amministratore e sostituirlo con un nuovo amministratore. In ogni caso, è sempre consigliabile cercare assistenza legale da un avvocato specializzato in diritto condominiale per valutare le opzioni disponibili e intraprendere le azioni legali necessarie.

Il rilascio della quietanza di pagamento di un assegno bancario non circolare attesta solo il ricevimento del titolo

Il rilascio della quietanza di pagamento di un assegno bancario non circolare attesta solo il ricevimento del titolo, ma non l’adempimento dell’obbligazione. La quietanza di pagamento è una dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto il pagamento dell’assegno, ma non costituisce una prova dell’adempimento dell’obbligazione. In altre parole, il rilascio della quietanza di pagamento non garantisce che il pagamento sia stato effettuato, ma solo che il titolo è stato consegnato al creditore. Tuttavia, il creditore può emettere una quietanza liberatoria che attesta l’avvenuto pagamento dell’obbligazione, ma questa deve essere emessa entro 60 giorni dal pagamento.

Tale principio è applicabile anche sul pagamento degli oneri condominiali

ordinanza 1527 anno 2019

Mod. D – Quietanza liberatoria

Quietanza liberatoria persona fisica

Perché conviene associarsi all’associazione ANAI

L’adesione all’Associazione Nazionale Amministratori Immobili (ANAI) può offrire diversi vantaggi agli amministratori immobiliari. Ecco alcune ragioni per cui potrebbe convenire associarsi all’ANAI:

  1. Rappresentanza e difesa degli interessi: L’ANAI si impegna a rappresentare gli amministratori immobiliari e a difendere i loro interessi. L’associazione può svolgere un ruolo importante nella promozione delle politiche e delle normative che favoriscono la professione degli amministratori immobiliari.
  2. Aggiornamenti normativi e formazione professionale: L’ANAI offre aggiornamenti regolari sulle leggi e i regolamenti relativi all’amministrazione immobiliare. Inoltre, organizza corsi di formazione e seminari per migliorare le competenze professionali degli associati, tenendoli informati sulle ultime tendenze e sviluppi nel settore.
  3. Rete professionale: L’ANAI offre la possibilità di creare una rete di contatti professionali all’interno del settore dell’amministrazione immobiliare. Questa rete può essere preziosa per lo scambio di conoscenze, esperienze e opportunità di business.
  4. Supporto tecnico e consulenza: L’ANAI può fornire supporto tecnico e consulenza agli associati su questioni legate all’amministrazione immobiliare, come contratti, normative, pratiche professionali, gestione condominiale e problematiche specifiche.
  5. Visibilità e reputazione: Essere associati all’ANAI può conferire una maggiore visibilità e reputazione agli amministratori immobiliari. L’appartenenza a un’associazione professionale riconosciuta può essere considerata un segno di professionalità e serietà nell’esercizio della professione.

Tuttavia, è importante valutare attentamente i costi e i benefici dell’adesione all’ANAI, nonché confrontarla con altre associazioni o organizzazioni simili nel settore dell’amministrazione immobiliare. Inoltre, è consigliabile prendere in considerazione anche le esigenze specifiche del proprio business e valutare se i servizi e i vantaggi offerti dall’ANAI siano adeguati alle proprie necessità professionali.

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