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Autore

Avv. Prof. Roberto Cacioni


RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CONDOMINIO: IL TRIBUNALE DI ROMA SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMAZIONE E SULLE CONTESTAZIONI CONTABILI

Introduzione

Con la sentenza n. 10081/2025, pubblicata il 7 luglio 2025, il Tribunale di Roma, Sezione V Civile, affronta un caso emblematico in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali. Il provvedimento chiarisce profili fondamentali quali la legittimazione passiva della nuda proprietaria, il valore delle delibere assembleari in assenza di impugnazione e l’onere probatorio nella contestazione del credito. La decisione assume rilevanza pratica per gli avvocati, gli amministratori e i professionisti del diritto condominiale, anche in ottica di responsabilità solidale del condominio.

I fatti della causa

L’opponente, nuda proprietaria di un’unità immobiliare sita nel Condominio, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 15450/2021, notificatole per presunte morosità condominiali pari a € 5.606,58. La somma si riferiva a rate relative alla gestione ordinaria degli anni dal 2014 al 2020, approvate dall’assemblea condominiale del 14 novembre 2019 con ripartizione in 16 rate mensili.

L’opponente contestava l’esistenza del credito, affermando di aver già provveduto al pagamento degli importi richiesti. Inoltre, eccepiva la nullità del decreto per difetto di procura dell’avvocato del Condominio, che agiva quale avvocato stabilito, e la nullità della delibera assembleare su cui si fondava il credito.

Le difese delle parti

Difese dell’opponente

L’opponente articolava tre principali motivi:

  • Difetto di procura alla lite in capo al difensore del Condominio, per mancanza di dichiarazione d’intesa con avvocato italiano ai sensi dell’art. 8 D.lgs. 96/2001;

  • Nullità della delibera assembleare del 14.11.2019, poiché non approvava espressamente i bilanci consuntivi;

  • Inesistenza del credito, stante l’avvenuto pagamento, documentato con bonifici e ricevute consegnate alla società amministratrice.

Difese del Condominio

Il Condominio si costituiva in giudizio eccependo:

  • L’inammissibilità dell’opposizione per difetto di interesse ad agire, essendo l’opponente semplice nuda proprietaria;

  • La validità della delibera approvativa dei bilanci, non impugnata nei termini ex art. 1137 c.c.;

  • L’avvenuto deposito della dichiarazione d’intesa tra l’avvocato stabilito e un avvocato italiano;

  • L’esistenza residua del debito nella misura di € 2.448,58, frutto di una dettagliata ripartizione non contestata in sede assembleare.

Il principio di diritto affermato dal Tribunale

Il Giudice ha affermato tre principi chiave:

H3 – Sulla legittimazione passiva del nudo proprietario

Richiamando l’art. 67 disp. att. c.c., come modificato dalla L. 220/2012, il Tribunale ha precisato che nudo proprietario e usufruttuario sono solidalmente obbligati al pagamento dei contributi condominiali. Pertanto, l’opponente – pur nuda proprietaria – era legittimata sia a ricevere il decreto ingiuntivo sia a proporre opposizione.

H3 – Sulla nullità della procura e della dichiarazione d’intesa

Il Giudice ha escluso la nullità, rilevando che la dichiarazione d’intesa ex art. 8 D.lgs. 96/2001 era stata successivamente prodotta in sede di costituzione e che, secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 4780/2013), la mancanza della procura in fase monitoria non impedisce la prosecuzione del giudizio ordinario se tale procura viene sanata in corso di causa.

H3 – Sulla contestazione della delibera assembleare

È stato ribadito il principio espresso da Cass. S.U. n. 9839/2021: le doglianze sulla mera annullabilità della delibera devono essere proposte in via riconvenzionale, entro il termine di 30 giorni, non potendo essere semplicemente eccepite in sede di opposizione. Poiché ciò non era avvenuto, la delibera non poteva essere oggetto di valutazione nel merito.

La decisione finale

Alla luce della documentazione prodotta, il Giudice ha ritenuto parzialmente fondato il credito condominiale, stabilendo che l’opponente aveva già corrisposto € 3.808,00. Pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’opponente al pagamento della minor somma di € 1.800,58. Le spese sono state compensate per metà, mentre la parte opponente è stata condannata alla rifusione della restante metà in favore del Condominio.

Commento operativo: rilievi per la pratica forense

Questa sentenza fornisce indicazioni operative di rilievo per avvocati e amministratori condominiali:

  • La responsabilità solidale condominiale ex art. 67 disp. att. c.c. non è scalfita dalla qualifica formale di nudo proprietario, rendendo necessaria una valutazione attenta del titolo di possesso nei rapporti con il Condominio.

  • È fondamentale impugnare le delibere assembleari nei termini e nei modi previsti dalla legge per evitare che esse diventino incontestabili in sede giudiziaria.

  • Anche nel caso di presunta nullità della procura dell’avvocato stabilito, è necessario distinguere tra il momento monitorio e la fase di merito, poiché la sanatoria processuale è ammessa in presenza di una successiva regolarizzazione.

  • La documentazione dei pagamenti effettuati è determinante e va correttamente depositata in giudizio per evitare condanne su crediti già estinti.

Conclusioni

La pronuncia del Tribunale di Roma si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, offrendo un’applicazione rigorosa ma pragmatica delle norme condominiali e processuali. Essa conferma l’importanza, per le parti in causa, di un comportamento tempestivo e documentato e ribadisce la centralità del principio di responsabilità solidale nei rapporti tra condominio, usufruttuario e nudo proprietario.

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REVOCA DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE: NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ SE IL RENDICONTO NON VIENE APPROVATO PER DECISIONE ASSEMBLEARE

Tribunale di Roma – Sezione V Civile, Decreto 12.06.2025, n. 3780/2025 – R.G. 4524/2025

Parole chiave: revoca amministratore condominio, art. 1129 c.c., gravi irregolarità, consuntivo, responsabilità, mancata convocazione, spese processuali


1. Il caso

Un condomino ha adito il Tribunale di Roma chiedendo, ai sensi dell’art. 1129 c.c., la revoca giudiziale dell’amministratore del condominio di via Montecassiano n. 23, Roma, gestito dalla società Piramide S.r.l.s.
A fondamento del ricorso, sono state contestate tre presunte gravi irregolarità nella gestione:

  • omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei consuntivi 2023 e 2024;

  • accesso parziale e tardivo alla documentazione condominiale;

  • aumento non deliberato del compenso dell’amministratore.


2. La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha rigettato il ricorso in ogni sua parte, escludendo la sussistenza di gravi irregolarità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, oltre accessori di legge.


3. Motivazione: nessuna grave irregolarità ex art. 1129 c.c.

3.1. Sull’approvazione del consuntivo 2023

Il Tribunale ha accertato che l’assemblea condominiale era stata regolarmente convocata per il 12 giugno 2024 con all’ordine del giorno l’approvazione del consuntivo 2023.
Tuttavia, la discussione è stata rinviata su decisione dell’assemblea stessa, che ha poi approvato il rendiconto nella successiva riunione del 20 febbraio 2025.

La mancata approvazione del consuntivo non è ascrivibile a omissione dell’amministratore, ma a una libera determinazione assembleare. Ne consegue l’assenza di responsabilità ex art. 1129 c.c. e l’infondatezza del motivo di revoca.

3.2. Sulla gestione del consuntivo 2024

Alla data del ricorso (3 aprile 2024), il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo 2024 non era ancora decorso. Inoltre, era stata già convocata un’assemblea ad hoc per il 10 giugno 2025.
Pertanto, nessuna omissione o ritardo può essere imputato all’amministratore.


3.3. Sulla documentazione condominiale

Il Tribunale ha ritenuto che la presunta consegna parziale o tardiva dei documenti non configuri una grave irregolarità, anche per la mancanza di prova di un pregiudizio concreto subito dal condomino.
L’accesso ai documenti, seppur ritardato, non ha compromesso diritti sostanziali né violato obblighi di trasparenza tali da giustificare la revoca.


3.4. Sull’aumento del compenso

Il giudice ha chiarito che l’eventuale incongruità del compenso – passato da € 520 a € 1.000 (oltre IVA) – doveva essere contestata impugnando la delibera di approvazione del bilancio preventivo.
L’importo, sebbene modificato, non costituisce di per sé una grave irregolarità gestoria.


4. Questioni procedurali: irrilevanza delle eccezioni extra ricorso

Le eccezioni sollevate in udienza (mancata convocazione del ricorrente alle assemblee del 12.6.2024 e 20.2.2025, mancata ricezione dei verbali) sono state dichiarate inammissibili nel presente giudizio.
Tali censure avrebbero dovuto essere proposte tramite impugnazione delle relative delibere in sede contenziosa ordinaria, e non nel procedimento ex art. 1129 c.c.


5. Conclusione e rilievi applicativi

Con questo provvedimento, il Tribunale di Roma ribadisce un principio fondamentale:

la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio presuppone condotte qualificabili come “gravi irregolarità” nel senso stretto indicato dall’art. 1129 c.c., non semplici disfunzioni o divergenze di merito.

L’omessa approvazione di un consuntivo per decisione dell’assemblea, il ritardo nell’accesso a documenti non essenziali o la modifica del compenso tramite bilancio non costituiscono cause autonome di revoca.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale che tutela la stabilità della gestione condominiale, scoraggiando l’utilizzo strumentale dei ricorsi ex art. 1129 c.c. per questioni meramente assembleari.


Riferimenti normativi e pratici

  • Art. 1129 c.c. – Revoca dell’amministratore per gravi irregolarità

  • Art. 1130 c.c. – Obbligo di presentazione del rendiconto

  • D.M. 55/2014 – Parametri per la liquidazione delle spese giudiziali

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USUFRUTTUARIO E NUDO PROPRIETARIO: CHI PAGA COSA? GUIDA ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Chi è l’Usufruttuario?

L’usufruttuario è il soggetto che, pur non essendo proprietario del bene, ha il diritto di utilizzarlo e di goderne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica. L’usufrutto può riguardare un bene mobile o immobile (come un appartamento), ed è regolato dal Libro II del Codice Civile, in particolare agli articoli 978 e ss.

L’usufrutto può essere costituito per contratto, testamento o usucapione, ed è sempre limitato nel tempo, non potendo superare la durata della vita dell’usufruttuario.

Chi è il Nudo Proprietario?

Il nudo proprietario è il soggetto che detiene la titolarità del bene, ma non può utilizzarlo né trarne beneficio fino a quando dura l’usufrutto. Egli conserva comunque il diritto di disporre della sua quota di proprietà (es. vendere la nuda proprietà), ma senza ledere il diritto dell’usufruttuario.

La distinzione tra usufruttuario e nudo proprietario è essenziale in quanto determina obblighi e responsabilità differenti, in particolare riguardo alla manutenzione e alla gestione delle spese.

La Ripartizione delle Spese: cosa dice il Codice Civile

Il Codice Civile, agli articoli 1004 e 1005, stabilisce con chiarezza la suddivisione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario. La logica di fondo è semplice: chi usa il bene sostiene le spese di manutenzione ordinaria; chi ne è proprietario, quelle straordinarie.

Cosa sono le Spese Ordinarie?

Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per il mantenimento del bene in buono stato d’uso, ovvero:

  • Piccole riparazioni

  • Pulizia e igiene

  • Manutenzione degli impianti (es. caldaia, citofono, ascensore)

  • Consumi e costi correnti (acqua, luce, gas, portierato, giardinaggio)

  • Spese condominiali correnti

🔹 Chi le paga: l’usufruttuario
📜 Riferimento normativo: art. 1004 c.c.

Cosa sono le Spese Straordinarie?

Le spese straordinarie sono invece quelle che riguardano interventi strutturali, di rifacimento o innovazione, e in generale tutti i costi non ricorrenti, come ad esempio:

  • Rifacimento tetto o facciate

  • Consolidamento strutturale

  • Sostituzione integrale degli impianti

  • Interventi di ristrutturazione straordinaria

  • Innovazioni approvate in assemblea condominiale

🔹 Chi le paga: il nudo proprietario
📜 Riferimento normativo: art. 1004 c.c. (secondo periodo)

E le spese condominiali? Chi le paga?

In ambito condominiale, la giurisprudenza è chiara:

  • Le spese condominiali ordinarie (es. pulizia scale, luce comune, manutenzioni periodiche) sono a carico dell’usufruttuario;

  • Le spese condominiali straordinarie (es. rifacimento lastrico solare, cappotto termico, installazione di ascensore) sono a carico del nudo proprietario.

Secondo l’art. 67 delle disposizioni attuative del Codice Civile, anche il diritto di voto in assemblea segue la natura della spesa:

  • Usufruttuario vota sulle delibere di ordinaria amministrazione

  • Nudo proprietario vota per innovazioni e spese straordinarie

 

Cosa succede in caso di disaccordo?

In caso di conflitto tra nudo proprietario e usufruttuario, è opportuno formalizzare un accordo scritto che regoli preventivamente la ripartizione delle spese, anche in vista di eventuali lavori condominiali.

Se non vi è accordo, ci si potrà rivolgere all’assemblea condominiale o, in ultima istanza, all’autorità giudiziaria per determinare le responsabilità secondo quanto stabilito dalla legge.

Conclusioni

La corretta distinzione tra usufruttuario e nudo proprietario è fondamentale per evitare contenziosi e incomprensioni nella gestione degli immobili. La legge italiana stabilisce con precisione chi paga cosa, ma è sempre raccomandabile, specie in ambito condominiale, una gestione preventiva, trasparente e condivisa delle responsabilità.

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CONDOMINIO E SPESE NON PAGATE: LA DELIBERA VINCOLA ANCHE SENZA RIPARTO SE NON IMPUGNATA IN TEMPO

Introduzione

Con la sentenza n. 9120/2024, il Tribunale ordinario di Roma – Quinta Sezione Civile – ha affrontato una controversia tra alcuni condomini e un condominio, chiarendo importanti aspetti sulla validità delle delibere assembleari e sulla responsabilità solidale in ambito condominiale, in relazione al pagamento degli oneri approvati. Il caso è paradigmatico per tutti i professionisti che operano nel settore condominiale e immobiliare.

I fatti di causa

Alcuni condomini avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17171/2022, notificato dal Condominio per il mancato pagamento di oneri condominiali. Contestualmente, gli opponenti avevano chiesto l’annullamento della delibera assembleare del 30/06/2020, che aveva determinato la ripartizione delle spese, lamentandone la presunta invalidità.

Il Condominio si è costituito chiedendo la conferma del decreto, evidenziando l’infondatezza delle eccezioni sollevate e la tardività dell’impugnazione della delibera.

Le difese delle parti

Condomini opponenti

  • Richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per decorrenza del termine ex art. 644 c.p.c.;

  • Domanda riconvenzionale di annullamento della delibera condominiale del 30/06/2020;

  • Contestazioni circa la validità e correttezza del riparto delle spese.

Condominio opposto

  • Istanza per la provvisoria esecutività del decreto;

  • Eccezione di decadenza dei termini per impugnare la delibera;

  • Richiesta di conferma del decreto e condanna degli opponenti alle spese processuali.

Il principio giuridico espresso

Il Giudice ha rigettato l’opposizione e la domanda riconvenzionale, ritenendo:

  • Infondata la doglianza sulla tardiva notifica, poiché la notifica si perfeziona con la consegna all’ufficiale giudiziario, a prescindere dalla ricezione da parte del destinatario (Cass. 4993/2014; 8862/2018; 6603/2019);

  • Inammissibile l’impugnazione tardiva della delibera, poiché tale impugnazione è soggetta al termine perentorio di 30 giorni ex art. 1137 c.c.;

  • Valida la delibera assembleare come titolo esecutivo per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, anche senza l’approvazione del riparto (Cass. 27292/2005; Cass. 3847/2021).

Viene richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9839/2021), che ribadisce la possibilità di contestare una delibera solo se la domanda è proposta nei termini di legge. In difetto, la delibera è vincolante.

Commento critico e operativo

Rilevanza per la prassi forense

La sentenza conferma la forza vincolante della delibera assembleare non impugnata nei termini, rafforzando l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce a tali delibere natura di titolo esecutivo in favore del condominio. Il credito derivante dal consuntivo approvato può essere azionato anche in mancanza dello stato di riparto.

L’opposizione a decreto ingiuntivo non può trasformarsi in una “scorciatoia” per contestare tardivamente la delibera. È dunque cruciale che i difensori verifichino tempestivamente i termini di decadenza previsti dall’art. 1137 c.c. e indirizzino correttamente la strategia processuale.

Implicazioni per amministratori e condomini

  • L’amministratore può agire in via monitoria sulla base della sola approvazione del bilancio consuntivo, senza attendere il riparto.

  • Il condomino moroso non può sottrarsi al pagamento eccependo presunti vizi di delibere che non ha impugnato nei termini.

  • La sentenza rafforza la tutela del condominio-creditore e la certezza del diritto nelle dinamiche assembleari.

Conclusioni

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9120/2024, ha fornito un’ulteriore conferma della responsabilità solidale dei condomini in ordine al pagamento delle spese comuni, in presenza di una delibera valida e non impugnata nei termini.

La decisione sottolinea l’importanza della tempestiva impugnazione delle delibere, pena la loro definitiva efficacia. Essa rappresenta un precedente operativo rilevante per tutti i professionisti coinvolti nella gestione e nel contenzioso condominiale, rafforzando l’affidabilità delle delibere approvate e la legittimità del loro utilizzo come fondamento per azioni monitorie.

Associazione Nazionale Amministratori Immobili

RICONOSCIMENTO DI DEBITO CONDOMINIALE NEL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE: IL GIUDICE CHIARISCE LIMITI E ONERI PROBATORI

Sentenza Tribunale di Roma n. 6753/2025 – R.G. 12404/2019
Il Tribunale di Roma chiarisce quando un ex amministratore condominiale può ottenere il rimborso delle spese anticipate, analizzando il valore giuridico del verbale di consegna e il potere rappresentativo dell’amministratore.

📌 Oggetto della controversia

Un ex amministratore ha chiesto al Condominio il rimborso di €12.763,50 per spese anticipate, sostenendo che nel verbale di consegna fosse riconosciuto il debito. La pretesa era fondata su un presunto riconoscimento di debito condominiale da parte del nuovo amministratore.

⚖️ Difese delle parti

Ex amministratore

Ha prodotto un bonifico personale di €6.623,00 per pagamento di una bolletta Edison e invocato l’efficacia probatoria del verbale di consegna firmato dal nuovo incaricato.

Condominio

Ha contestato la validità giuridica del verbale e la mancanza di prova documentale delle spese anticipate. Ha chiesto il rigetto della domanda per difetto di prova.

Nuovo amministratore (chiamato in causa)

Ha eccepito l’assenza di responsabilità, essendosi riservato la verifica contabile e non avendo approvato o ratificato alcuna spesa a carico del condominio.

📜 Principio di diritto affermato

Il verbale di consegna documenti condominiali non costituisce automaticamente riconoscimento di debito. L’amministratore non ha potere di vincolare il condominio senza apposita delibera assembleare. La prova dell’anticipazione va fornita ex art. 1720 c.c. con estratti conto, bonifici e riferimenti a spese urgenti o deliberate.

🧠 Analisi giuridica e riflessioni operative

La pronuncia conferma che un amministratore può ottenere rimborso spese condominiali solo dimostrando che:

  • ha anticipato fondi propri;
  • le spese erano urgenti o autorizzate;
  • vi è connessione tra anticipazione e bilanci approvati.

Importante anche il chiarimento sul ruolo dell’amministratore subentrante: la firma sul verbale con riserva contabile non comporta responsabilità né vincola il condominio al pagamento.

✅ Esito della sentenza

  • Domanda accolta solo per €6.623,00 comprovati da bonifico.
  • Condanna del Condominio al pagamento degli interessi legali.
  • Rigetto della richiesta di manleva verso il nuovo amministratore.
  • Condanna del Condominio alle spese legali.

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Associazione Nazionale Amministratori Immobili


OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE CONDOMINIALI: QUANDO LA DELIBERA È ANNULLABILE E NON NULLA

Analisi della Sentenza Tribunale di Roma, Sez. V Civile, n. 12187/2024 – R.G. n. 71478/2022

🔍 Fattispecie in esame

Una condòmina proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo per spese condominiali, ottenuto dal Condominio sulla base di delibere assembleari riguardanti bilanci consuntivi e preventivi, spese legali e la costituzione di un fondo morosità.

L’opponente contestava l’esigibilità delle somme richieste, la validità delle delibere poste a fondamento del credito, e impugnava in via riconvenzionale una delibera ritenuta nulla in quanto deliberava un criterio di riparto delle spese (in parti uguali) in violazione dell’art. 1123 c.c.

⚖️ Argomentazioni delle parti

Difese della condòmina opponente

  • Mancanza di delibera valida sul “risanamento debiti”

  • Inesistenza del riparto approvato

  • Spese non supportate da delibere (visure catastali, legali GP Consorzio Siel)

  • Pagamenti già effettuati

  • Impugnazione della delibera 30/06/2020 per nullità del criterio di riparto

Difese del Condominio

  • Validità delle delibere assembleari

  • Tardività dell’impugnazione (ex art. 1137 c.c.)

  • Prova documentale a supporto del credito

  • Riparto applicato su base millesimale ove non diversamente deliberato

⚖️ Principio giurisprudenziale affermato

Il Tribunale ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Cass. n. 9839/2021) in tema di nullità e annullabilità delle delibere condominiali:

“Sono nulle le delibere assembleari con cui, a maggioranza, vengano modificati i criteri di riparto delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione da valere per il futuro.
Sono invece annullabili quelle che applicano erroneamente tali criteri nella singola occasione.”

Nel caso in esame, la ripartizione in parti uguali del fondo morosità è stata ritenuta una mera applicazione errata, non una modifica stabile e generalizzata. Inoltre, la condòmina aveva votato a favore della delibera, decadendo dal diritto di impugnazione.

Il Tribunale ha altresì ribadito che la mancata approvazione del riparto delle spese non invalida il credito azionato con il decreto ingiuntivo, in quanto l’approvazione del preventivo da parte dell’assemblea costituisce titolo idoneo a fondare l’azione monitoria (Cass. 4672/2017).

🧠 Commento tecnico-giuridico

La sentenza analizzata offre importanti chiarimenti in materia di riparto spese condominiali e validità delle delibere, costituendo un riferimento utile per avvocati, amministratori di condominio e consulenti legali.

Punti salienti:

  • La delibera che deroga episodicamente al criterio legale di riparto non è nulla, ma annullabile.

  • L’opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali può essere accolta solo parzialmente se l’approvazione del preventivo è valida, anche in assenza del riparto.

  • Le spese non deliberate o non documentate (es. visure catastali o spese legali prive di delibera) non possono essere poste a carico del singolo condomino.

  • La partecipazione dell’amministratore al procedimento di mediazione obbligatoria è legittima anche in presenza di delibera autorizzativa generica, se conforme all’art. 71-quater disp. att. c.c.

⚖️ Esito della causa

  • Opposizione accolta parzialmente

  • Decreto ingiuntivo revocato per €9.050,03

  • La condòmina è condannata al pagamento residuo di €4.491,58

  • Spese di lite compensate per reciproca soccombenza

  • Domanda riconvenzionale respinta per voto favorevole della condòmina alla delibera impugnata

📌 Conclusioni operative

Questa sentenza ribadisce che, in sede condominiale, l’adozione di criteri di riparto in deroga all’art. 1123 c.c. richiede unanimità, pena l’impugnabilità della delibera entro i termini. Tuttavia, l’errore isolato nella ripartizione non incide sulla validità della delibera, e il credito condominiale rimane esigibile se fondato su delibere regolarmente approvate.

Per i professionisti del settore è fondamentale:

  • Verificare la legittimità del titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo

  • Documentare con precisione delibere e riparti

  • Conoscere i limiti all’impugnabilità delle delibere da parte dei condomini favorevoli

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