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28/01/2026
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APPALTO PONTEGGIO CONDOMINIO: QUANDO IL PONTEGGIO È UN RAPPORTO AUTONOMO E “IN NOME E PER CONTO”

Pubblicato il
28/01/2026

 

Prova del danno in condominio: crollo del ponteggio, domanda respinta se mancano foto e riscontri sul quantum

Roma, 28 gennaio 2026 — Redazione ANAI

Quando il nodo non è “se” l’evento sia accaduto, ma “quanto” e “come” il danno sia provato: una sentenza del Tribunale di Roma chiarisce cosa non basta in giudizio.

Nel contenzioso condominiale il risarcimento non passa solo dalla ricostruzione dell’evento, ma soprattutto dalla prova del danno e della sua consistenza economica. Con sentenza n. 1341/2026 (pubblicata il 28 gennaio 2026), il Tribunale di Roma (Sez. X civile), Giudice dott. Francesco Cina, ha rigettato le domande risarcitorie di un Condominio ritenendo non adeguatamente provati danno e quantum, anche in presenza di una testimonianza che confermava il crollo del ponteggio.

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Crollo del ponteggio in condominio: il Tribunale di Roma rigetta la domanda per difetto di prova del danno e del quantum. Cosa serve.

Sommario

  • Un Condominio chiede il risarcimento per danni alle scale dopo il crollo di un ponteggio.
  • La controversia passa da opposizioni a decreti ingiuntivi e arriva al Tribunale.
  • Il giudice richiama l’art. 2697 c.c.: chi chiede il risarcimento deve provare il danno.
  • La prova viene ritenuta insufficiente: foto non presenti in atti e preventivo non dimostrativo.
  • Per gli amministratori: decisiva la filiera documentale (foto, perizie, produzioni rituali, nesso e quantum).

 

Premessa

La keyword “prova del danno condominio” non è un tecnicismo: spesso è il punto che decide l’esito della causa. La sentenza del Tribunale di Roma è utile perché distingue chiaramente tra prova dell’evento (il crollo) e prova del danno (esistenza, consistenza, collegamento causale e quantificazione).

 

Il fatto e la vicenda processuale

Secondo la ricostruzione attorea, il Condominio aveva stipulato un contratto di appalto per lavori sulle vetrate condominiali. Nel corso dell’esecuzione, una parte del ponteggio sarebbe crollata, causando scheggiature e danni nei pressi delle scale condominiali; l’accaduto sarebbe stato segnalato via e-mail e seguito da un sopralluogo concordato.

Dopo tentativi stragiudiziali e un procedimento di mediazione risultato infruttuoso, la vicenda si è intrecciata con decreti ingiuntivi e relative opposizioni: da un lato un decreto per compensi legati al ponteggio, dall’altro un decreto per spese di custodia/deposito delle vetrate, con domanda riconvenzionale del Condominio per il risarcimento.

A valle, il giudizio viene riassunto davanti al Tribunale (anche per questioni di competenza), e la causa viene istruita con produzione documentale e prova testimoniale.

 

Le difese delle parti

Per esigenze di anonimizzazione, le parti sono indicate con etichette generiche.

Condominio (attore): chiede il risarcimento dei danni da crollo del ponteggio, quantificandoli (in atti) e collegandoli alle scheggiature delle scale.

Impresa appaltatrice (convenuta): contesta, tra l’altro, l’impostazione della domanda e nega che i danni siano provati “né nell’an né nel quantum”; sostiene inoltre di non essere responsabile del ponteggio e chiama in causa l’Impresa ponteggi e l’Assicurazione, anche in ottica di manleva.

Impresa ponteggi (terzo chiamato): eccepisce il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contesta la prova dell’evento/danno/nesso; evidenzia inoltre che sarebbero stati prodotti solo elementi non sufficienti (ad esempio fotografie non determinanti e un preventivo), senza perizia tecnica asseverata e senza prova del ripristino.

Assicurazione (terza chiamata): solleva eccezioni sull’operatività della garanzia e su profili legati al contratto assicurativo e alle condizioni di polizza, secondo quanto riportato in sentenza.

 

Il principio chiave: onere della prova del danno (art. 2697 c.c.)

Il passaggio centrale è netto: anche quando una testimonianza conferma che il crollo del ponteggio si è verificato, ciò non basta a provare in modo adeguato il danno risarcibile e la sua esatta consistenza, che restano a carico di chi agisce. Il Tribunale richiama espressamente l’art. 2697 c.c. e conclude che la parte attrice non ha offerto adeguata prova del danno richiesto.

 

Perché la prova è stata ritenuta insufficiente

Testimonianza: evento sì, danno no (se non è verificabile)

Il testimone riferisce di aver visto la caduta di una parte del ponteggio, confermando l’evento. Tuttavia, nel descrivere i danni richiama un documento con riproduzioni fotografiche che, secondo il giudice, risultano decisive per “vedere” le scheggiature e collegarle temporalmente al crollo.

Foto non presenti agli atti e rischio di produzione “non rituale”

Il punto pratico, per chi gestisce contenziosi condominiali, è questo: dall’esame del fascicolo informatico il Tribunale rileva che non risultano allegate le immagini richiamate (l’e-mail menziona un allegato “.jpg”, ma l’immagine non è presente né nel fascicolo informatico né in quello cartaceo, per quanto verificato). Questo, oltre a porre un problema di possibile esibizione in udienza di un documento non ritualmente prodotto, rende impossibile verificare l’esatta consistenza del danno.

Il preventivo non dimostra il quantum e il nesso con le scheggiature

Il giudice esamina anche il preventivo prodotto dal Condominio (doc. 5), ma lo ritiene non idoneo a colmare il vuoto probatorio: proviene da un terzo, non è confermato con prova testimoniale specifica (anche per profili di genericità/valutatività) e, soprattutto, non consente di verificare se e in quale misura i lavori descritti – che appaiono come un rifacimento integrale di rampe – siano davvero necessari per rimediare alle sole scheggiature prospettate.

 

Takeaway operativi per amministratori

Checklist “prova del danno condominio” (prima di andare in giudizio)

  • Foto e video: acquisirli subito, con conservazione dell’originale e tracciabilità (data/contesto) e deposito effettivo in fascicolo.
  • Verbale di sopralluogo: descrizione puntuale del danno (dove, cosa, estensione), firme e allegati.
  • Perizia/CTP: quando il danno non è “auto-evidente” o serve stimare costi e nesso.
  • Prova del quantum: non solo preventivi; meglio anche riscontri tecnici, computi, fatture di ripristino (se eseguito) e comparazione “prima/dopo”.
  • Nesso causale: collegare il tipo di riparazione al danno specifico (evitare richieste “onnicomprensive” non spiegate).
  • Produzioni rituali: controllare che ogni allegato richiamato (foto, e-mail, file) sia realmente presente e leggibile nel fascicolo.

 

Conclusioni

La sentenza ribadisce un insegnamento operativo: nel risarcimento danni in ambito condominiale la partita si vince (o si perde) su prova, tracciabilità e coerenza tra evento, danno e quantificazione. Se mancano elementi verificabili agli atti—come immagini effettivamente depositate o riscontri idonei sul quantum—il rischio concreto è il rigetto della domanda.

 

Sintesi finale

Il Tribunale di Roma (sent. 1341/2026, Giudice Cina) rigetta la domanda del Condominio: la testimonianza conferma il crollo del ponteggio, ma non basta a provare danno e quantum. Foto non presenti agli atti e preventivo non dimostrativo risultano decisivi.

 

Riferimento

Tribunale di Roma, Sez. X civ., sent. n. 1341/2026, 28 gennaio 2026, RG 3821/2020, Giudice Francesco Cina.

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www.associazioneanai.it

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IN NOME E PER CONTO

 

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