Supercondomìnio, le azioni legali devono essere mirate
In caso di mancato pagamento delle spese relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni a più edifici, l’amministratore può agire con decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli condòmini, mentre non può agire nei confronti dell’intero complesso cui appartengono i morosi e del rispettivo amministratore. Lo chiarisce la Cassazione.
la questione è stata affrontata dal Civile Sent. Sez. 2 Num. 1141 Anno 2023 – Presidente: MANNA FELICE – Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 16/01/2023, la quale per i motivi richiamati nella sentenza allegata.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1141 Anno 2023
L’amministratore del Supercondominio, in caso di mancato pagamento delle spese relative alla gestione dei beni e dei servizi comuni a più edifici condominiali, è tenuto a richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dei singoli condòmini in ritardo nel versamento delle quote, mentre non può agire nei confronti dell’intero complesso condominiale cui appartengono i morosi e in persona del rispettivo amministratore. In un caso del genere, infatti, si verifica un difetto di legittimazione passiva e il decreto ingiuntivo, ove ritualmente opposto, deve essere revocato con spese legali a carico del Supercondominio ricorrente. Questo il chiarimento fornito dalla seconda sezione civile della Suprema corte con la recente sentenza n. 1141, pubblicata lo scorso 16 gennaio 2023.