Convocazione assemblea: Unità abitative oggetto di comunione legale tra coniugi
L’amministratore di condominio deve inviare l’avviso di convocazione ad entrambi i coniugi in comunione del bene.
(Corte d’Appello di Catania, sentenza n. 924/2019: l’invio a un solo coniuge non soddisfa l’obbligo dell’amministratore di notiziare tutti i condomini)
Con la sentenza 18-23 aprile 2019, n. 924 (testo in calce) la Corte di Appello di Catania si è pronunciata in materia di condominio, con specifico riferimento al caso in cui una delle unità abitative sia oggetto di comunione legale tra coniugi e dunque in comproprietà tra loro.
In particolare la Corte ha chiarito che l’invio dell’avviso di convocazione assembleare ad uno solo dei coniugi non è sufficiente a soddisfare l’obbligo dell’amministratore di notiziare tutti i condomini.
L’altro coniuge comproprietario dovrà quindi essere destinatario di apposita e distinta comunicazione, la cui omissione potrà essere fatta valere come causa di annullamento della delibera adottata in sua assenza.
L’avviso di convocazione dell’assemblea
In tema di convocazione assembleare si ricorda che l’art. 66 delle disposizioni attuative e transitorie al codice civile (R.D. 30 marzo 1942 n. 318) prescrive che l’amministratore di condominio deve predisporre un avviso contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’orario, nonché la specifica indicazione dell’ordine del giorno, con cui notiziare i condomini della futura riunione assembleare.
L’avviso deve essere portato a conoscenza di tutti i condomini almeno 5 giorni prima della data fissata per l’assemblea mediante posta raccomandata, posta elettronica certificata, telefax o anche tramite consegna manuale, prediligendo quindi mezzi di trasmissione che consentano di comprovarne l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la delibera assembleare adottata durante la riunione è annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c.
I soggetti dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati possono infatti adire l’autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni (decorrente, per gli assenti, dalla data di deliberazione), trascorso il quale la delibera non impugnata diverrà definitiva e non potrà più essere contestata.
Il caso
All’origine della pronuncia resa dalla Corte di Appello vi è appunto l’impugnazione di una delibera assembleare proposta in primo grado da una condòmina, comproprietaria assieme al marito di un appartamento e di un vano garage.
Questa lamentava di non aver ricevuto l’avviso di convocazione assembleare (inviato solo al marito) e chiedeva quindi dichiararsi la nullità, o in subordine l’annullamento, della delibera adottata in sua assenza, nonché la revoca dell’amministratore di condominio.
Il Tribunale, pur rilevando l’inammissibilità della domanda di revoca dell’amministratore, accoglieva la domanda di annullamento della delibera impugnata e condannava il Condominio al rimborso, in favore dell’attrice, di metà delle spese di lite, compensando le restanti spese tra le parti.
Il Condominio proponeva quindi appello contro la sentenza di primo grado, cui resisteva la condomina.
L’omessa convocazione del comproprietario è motivo di annullamento della delibera assembleare
Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, nonché muovendo dalla citata previsione dell’art. 66 disp. att. c.c., la Corte di Appello ha ribadito che l’omessa convocazione di un condòmino costituisce motivo di annullamento (e non di nullità) delle delibere assembleari (in tal senso si veda Cass. n. 17486/2006; Cass. n. 10338/2014).
Annullamento che potrà esser fatto valere unicamente dalla parte pretermessa (e non, ad esempio per quanto riguarda il caso di specie, dall’altro comproprietario presente e ritualmente convocato), trovando applicazione la regola generale dell’art. 1441 c.c., secondo cui l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge.
L’esame della fattispecie concreta
Passando all’esame della fattispecie concreta e muovendo dalle ricordate premesse, la Corte ha rilevato che dalla documentazione acquisita in atti risultava l’invio dell’avviso di convocazione assembleare ad uno solo dei coniugi comproprietari, ovvero al marito.
La moglie era quindi pienamente legittimata a far valere l’omessa comunicazione come motivo di annullamento della delibera adottata in sua assenza, non ostando a ciò né l’avvenuta comunicazione e ricezione dell’avviso da parte del marito, né l’effettiva partecipazione di quest’ultimo all’assemblea, non avendo manifestato in tal sede la volontà di intervenirvi quale legale rappresentante della moglie, nè risultando munito della delega scritta necessaria a tal fine a norma dell’art. 67, primo comma disp. att. c.c..
La decisione della Corte
Alla luce di quanto esposto la Corte – previa declaratoria di nullità (ex art. 112 c.p.c.) del capo della sentenza appellata relativo all’annullamento della delibera opposta – si è pronunciata nel merito della questione, annullando la delibera impugnata.
Ha inoltre confermando il capo della sentenza di primo grado relativo alla statuizione sulle spese processuali, ponendo quelle del giudizio di appello a carico del Condominio soccombente.
CORTE DI APPELLO DI CATANIA, SENTENZA N. 924/2019