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Pubblicato il
16/03/2026
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AMMINISTRATORE USCENTE, DOCUMENTI CONTABILI E COMPETENZA: LA CASSAZIONE ESCLUDE IL FORO CONDOMINIALE

Pubblicato il
16/03/2026

Cass. Civ., Sez. II, Ord. n. 3719/2026 — La controversia per la restituzione di documenti contabili da parte del mandatario cessato esula dall’art. 23 c.p.c. e soggiace ai criteri generali di competenza.

 

La decisione: chi, cosa, quando

Con ordinanza n. 3719 del 18 febbraio 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione — Presidente Falaschi, Relatore Pirari — ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto da una società di amministrazione condominiale, confermando la competenza del Tribunale di Tivoli in una controversia promossa dal Condominio “Residence Cesano 83” di Roma per ottenere la restituzione della documentazione contabile dall’amministratrice uscente e il risarcimento dei danni. La pronuncia traccia una linea netta, di grande rilevanza pratica, tra le liti propriamente condominiali e quelle che, pur originando da un rapporto con l’amministratore, attengono all’adempimento del mandato ormai concluso.

 

Il discrimine: controversia condominiale o rapporto di mandato?

 

Il foro condominiale esclusivo: quando si applica

L’art. 23 c.p.c. stabilisce il foro speciale ed esclusivo del luogo ove si trovano i beni comuni per tutte le controversie condominiali, con prevalenza su qualsiasi foro alternativo e senza possibilità di deroga convenzionale. La Cassazione — richiamando le Sezioni Unite n. 20076/2006 — ribadisce che tale foro si applica: quando entrambe le parti rivestono la qualità di condomini in relazione ai beni comuni; quando la controversia insorge tra l’amministratore in carica e il singolo condomino in ordine all’attività di gestione della cosa comune, inclusa la riscossione dei contributi. In entrambi i casi, il radicamento al luogo dei beni comuni risponde alla ratio di concentrare presso un unico giudice le liti che ineriscono al diritto reale di comproprietà.

 

La lite con l’amministratore uscente: norme sul mandato, non condominio

Il punto cruciale della pronuncia in esame è la distinzione tra l’amministratore in carica e l’amministratore cessato. Quando la lite insorge con il mandatario che ha già perso tale qualità — per revoca o rinuncia — e riguarda l’adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale ormai esaurito (restituzione di documentazione, rendiconto, compensi), ciascuna delle parti agisce per la tutela di un proprio interesse personale. Il condominio è rappresentato dal nuovo amministratore e vuole i documenti; la società uscente difende la propria posizione contrattuale. Non si controverte di proprietà comune né di gestione condominiale, bensì dell’art. 1713 c.c. — obbligo del mandatario di rendere il conto e restituire quanto ricevuto in esecuzione del mandato. L’azione esula pertanto dall’art. 23 c.p.c. ed è soggetta ai criteri generali degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.

L’onere di contestazione specifica nelle eccezioni di incompetenza

La Corte aggiunge un profilo processuale di notevole interesse. Quando — come nel caso di specie — trovano applicazione i criteri generali di competenza per territorio (derogabile), il convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito ha l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei criteri alternativi ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e di fornire la relativa prova. Tale onere non opera nelle controversie soggette al foro esclusivo dell’art. 23 c.p.c. — dove basta eccepire quel foro unico — ma riprende vigore quando si versa in materia di competenza derogabile. Non averlo assolto ha reso inammissibile il motivo, consolidando la competenza del Tribunale adito.

 

Impatto pratico per gli amministratori e i condomini

La pronuncia ha immediate ricadute operative. In primo luogo, il condominio che intenda agire contro il proprio ex amministratore per il recupero di documenti, per il rendiconto o per i danni connessi alla gestione pregressa dovrà individuare il giudice competente secondo i criteri generali: foro del convenuto (sede legale o residenza dell’ex amministratore), foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. Non potrà dunque invocare automaticamente il foro condominiale del luogo dei beni comuni.

In secondo luogo, l’ex amministratore che intenda opporre l’incompetenza del giudice adito dovrà predisporre un’eccezione puntuale e documentata, articolata su ciascuno dei fori alternativi concorrenti, pena l’inammissibilità della censura. Una difesa generica sull’incompetenza — senza contestare specificamente ogni criterio — non sarà sufficiente.

Infine, la distinzione tra amministratore in carica e amministratore uscente conferma che il cambio della guardia nella gestione condominiale non è un passaggio neutro: è il momento in cui nasce un’autonoma obbligazione restitutoria e rendicontiva, regolata dal diritto comune del mandato, con tutte le implicazioni processuali che ne conseguono.

 

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Norme: artt. 18, 19, 20, 23 c.p.c.; art. 71-quater disp. att. c.c.; artt. 1129, 1130, 1131, 1713 c.c.; art. 42 c.p.c.

Giurisprudenza richiamata: Cass. S.U. n. 20076/2006 (foro condominiale esclusivo); Cass. Sez. 2 n. 5235/2000 (retribuzione amministratore uscente); Cass. Sez. 2 n. 7874/2021 (natura del mandato dell’amministratore); Cass. Sez. 2 n. 6020/2023 (onere di contestazione nella competenza derogabile); Cass. S.U. n. 20449/2014 (forma della decisione sulla competenza).

 

A cura dell’Avv. Prof. Roberto Cacioni — Autore per ANAI, Associazione Nazionale Amministratori Immobili

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www.associazioneanai.it