VALIDA LA CONVOCAZIONE CONDOMINIALE SE L’AVVISO È RICEVUTO, ANCHE SENZA RITIRO
Validità della convocazione condominiale: l’avviso è efficace anche se non ritirato
L’ordinanza della Cassazione n. 36397/2022
Con l’ordinanza n. 36397 del 13 dicembre 2022, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito un punto controverso nella giurisprudenza condominiale: la validità della convocazione dell’assemblea in caso di avviso ricevuto ma non ritirato.
La vicenda ha avuto origine dall’impugnazione, da parte della condomina, di una delibera condominiale assunta il 22 settembre 2011 dal Condominio. Il Tribunale di Catania aveva inizialmente rigettato l’impugnazione per tardività. La Corte d’appello, pur riconoscendo la tempestività, aveva respinto nel merito tutti i motivi. Da qui il ricorso in Cassazione.
I principi giuridici espressi dalla Suprema Corte
1. Avviso di convocazione: il principio della presunzione di conoscenza
La Corte ha ritenuto infondato il motivo principale del ricorso: la presunta tardività della comunicazione. Richiamando l’art. 66 disp. att. c.c. e l’art. 1335 c.c., la Cassazione ha stabilito che l’avviso di convocazione, per essere valido, non deve essere necessariamente ritirato, ma è sufficiente che venga recapitato presso l’indirizzo del destinatario.
La presunzione legale di conoscenza dell’atto decorre dal momento in cui l’avviso è reso conoscibile, non quando è effettivamente appreso.
Nel caso in esame, l’avviso di giacenza della raccomandata inviata dall’amministratore era stato immesso nella cassetta postale il 9 settembre 2011, pertanto ritenuto tempestivo ai fini della validità della delibera.
2. Inammissibilità dei motivi ulteriori per difetto d’interesse
La Corte ha dichiarato inammissibili gli ulteriori due motivi di ricorso, per difetto di interesse attuale e concreto. L’interesse alla decisione giuridicamente corretta non può costituire da solo motivo sufficiente di impugnazione, se privo di impatto concreto sull’esito della causa.
Le conseguenze processuali
La Suprema Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando quanto già stabilito in appello, e ha disposto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore contributo unificato.
Riflessioni conclusive e raccomandazioni operative
La pronuncia si colloca in un filone giurisprudenziale consolidato, volto a garantire certezza e celerità nei rapporti condominiali. Il principio della presunzione di conoscibilità dell’atto, fondato sull’art. 1335 c.c., tutela la regolarità delle comunicazioni condominiali, responsabilizzando il destinatario che non può trincerarsi dietro il mancato ritiro dell’avviso.
Per gli amministratori condominiali: è consigliabile documentare l’avvenuto recapito degli avvisi, anche tramite servizi postali tracciati.
Per i condomini: è fondamentale monitorare costantemente la propria cassetta postale e ritirare le comunicazioni in giacenza, per non incorrere in decadenze.
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