Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
Nota a Sentenza n. 40035/2021 della Corte di Cassazione
Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
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- Premessa
La sentenza n. 40035/2021 della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, si concentra su un aspetto chiave della mediazione obbligatoria: la natura del termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione delegata dal giudice e la sua influenza sulla condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questo pronunciamento chiarisce che l’effettivo esperimento della mediazione prevale sulla rigida osservanza del termine, adottando un approccio più pratico e funzionale.
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- Fatti di causa
Il caso ha origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, durante il quale il giudice di primo grado aveva disposto il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010. Sebbene la procedura di mediazione fosse stata avviata in ritardo, essa si era comunque conclusa prima dell’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bologna aveva dichiarato la domanda improcedibile, considerando il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione come perentorio.
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- Questioni giuridiche affrontate
La sentenza analizza tre questioni giuridiche fondamentali:
- La natura del termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione delegata:
La Corte chiarisce che il termine non è perentorio, salvo diversa disposizione normativa, e che la sua inosservanza non comporta automaticamente la decadenza dalla condizione di procedibilità;
- Il concetto di condizione di procedibilità:
L’effettivo esperimento della mediazione, entro il termine massimo di tre mesi previsto dalla legge, è l’elemento rilevante. L’avvio tempestivo, sebbene auspicabile, non è decisivo;
- L’obiettivo della mediazione delegata:
L’intento principale è favorire una composizione amichevole delle controversie, evitando formalismi e adottando un approccio deformalizzato orientato al raggiungimento dello scopo.
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- Principio di diritto
La Corte enuncia un principio fondamentale: “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2 bis d.lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante.”
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- Implicazioni pratiche
Questa sentenza ha importanti ricadute pratiche per il sistema giudiziario e per le parti coinvolte in una mediazione:
- Natura ordinatoria del termine: Il termine di 15 giorni per l’avvio della mediazione è da considerarsi ordinatorio e non perentorio. La sanzione di improcedibilità si applica solo in caso di mancato esperimento della procedura entro il termine massimo di tre mesi.;
- Favor composizione: La decisione privilegia un approccio sostanzialista, mirato a promuovere la risoluzione amichevole delle controversie, evitando formalismi che ostacolino il raggiungimento di una composizione pacifica;
- Ruolo del giudice: Il giudice deve valutare se, entro l’udienza successiva alla scadenza del termine massimo di durata della mediazione, si sia svolto il primo incontro tra le parti davanti al mediatore, indipendentemente dal rispetto formale dei termini iniziali.
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- Conclusioni
La sentenza n. 40035/2021 della Corte di Cassazione segna un importante passo verso una lettura più funzionale e pragmatica della disciplina della mediazione obbligatoria. Favorisce la sostanza rispetto alla forma, garantendo che l’effettivo esperimento della procedura prevalga sull’osservanza di termini formali.
Questo orientamento giurisprudenziale promuove una maggiore efficienza processuale e rafforza la tutela degli interessi delle parti, contribuendo a consolidare la mediazione come uno strumento efficace di risoluzione delle controversie.
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