Il Libro III del Codice Civile italiano riguarda la proprietà e regola vari aspetti legati ai diritti reali, tra cui la proprietà, gli usi, le servitù, e, in particolare, la comunione.
Il Titolo VII: Della comunione disciplina le situazioni in cui la proprietà di un bene o di un diritto reale è condivisa da più persone, stabilendo le regole per la gestione, l’uso e la divisione di tali beni. Queste norme si applicano a contesti in cui più soggetti condividono la proprietà di un bene, come per esempio un terreno, un fabbricato, o altri beni comuni, senza che siano costituite particolari forme di società.
Art. 1100 – Nozione
Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, queste sono regolate dalle norme della comunione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Art. 1101 – Quote dei partecipanti
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali, se non risulta il contrario. Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è proporzionale alle rispettive quote.
Art. 1102 – Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Art. 1103 – Disposizione della quota
Ciascun partecipante può disporre del proprio diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
Art. 1104 – Obblighi dei partecipanti
Ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, in proporzione della sua quota. Deve inoltre, sempre in proporzione della sua quota, contribuire alle spese deliberate dalla maggioranza per l’amministrazione e per il miglioramento della cosa comune. Il partecipante che ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto di essere rimborsato, purché le abbia comunicate agli altri partecipanti.
Art. 1105 – Amministrazione
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune. Per la gestione ordinaria occorre la maggioranza dei partecipanti, calcolata in base al valore delle quote. Per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di disposizione occorre il consenso di tutti i partecipanti.
Art. 1106 – Regolamento della comunione e nomina di un amministratore
I partecipanti possono stabilire nel regolamento della comunione le regole per l’amministrazione della cosa comune e per il miglior godimento di essa. Possono anche affidare l’amministrazione a uno o più partecipanti o a un estraneo, determinandone i poteri.
Art. 1107 – Revoca e rinuncia all’amministrazione
La nomina dell’amministratore può essere revocata in ogni tempo dalla maggioranza dei partecipanti, salvo patto contrario. L’amministratore può rinunciare all’incarico per giusti motivi.
Art. 1108 – Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione
Con deliberazione della maggioranza, calcolata secondo il valore delle quote, si possono disporre le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune. Gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere approvati con deliberazione unanime.
Art. 1109 – Impugnazione delle deliberazioni della maggioranza
Ciascuno dei partecipanti assenti o dissenzienti può impugnare le deliberazioni prese dalla maggioranza, quando sono contrarie alla legge o al regolamento della comunione o quando cagionano un danno grave alla cosa comune o ai loro diritti. L’impugnazione deve essere proposta nel termine di trenta giorni, che decorre dalla deliberazione per i dissenzienti e dalla comunicazione per gli assenti.
Art. 1110 – Rimborso di spese fatte dal partecipante
Se uno dei partecipanti ha sostenuto spese per la conservazione della cosa comune, ne ha diritto di rimborso, purché si tratti di spese necessarie e urgenti.
Art. 1111 – Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione, salvo che sia stato diversamente pattuito. La divisione può essere domandata anche quando uno o più partecipanti abbiano goduto separatamente della cosa comune.
Art. 1112 – Indivisibilità della cosa comune
Lo scioglimento della comunione non può essere domandato se la divisione in natura non può effettuarsi senza rendere la cosa inservibile all’uso a cui è destinata. In tal caso, ciascuno dei partecipanti può chiedere che la cosa sia venduta all’incanto e il prezzo sia diviso tra i partecipanti.
Art. 1113 – Procedura per la divisione
La domanda di divisione deve essere proposta con citazione di tutti i partecipanti davanti all’autorità giudiziaria competente.
Art. 1114 – Divisione in natura
La divisione della cosa comune deve farsi in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 – Divisione fatta dal testatore o dal donante
La divisione fatta dal testatore o dal donante non può essere impugnata se non per cause ammesse dalla legge per l’annullamento del testamento o della donazione.