ATTRIBUZIONE DELLE SPESE POSTALI AL SINGOLO CONDOMINO
Riferimenti normativi: artt. 1123 c.c.
Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 22370 del 26 settembre 2017 febbraio 2024; Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 13631 del 2 luglio 2015; Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3756 del 19 febbraio 2013
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Oggi trattiamo una questione che è stata sottoposta al centro studi ANAI da un associato
Caro associato, l’addebito delle spese postali al condomino, in particolare quelle relative all’invio di comunicazioni come convocazioni d’assemblea, verbali o altre informazioni rilevanti, è stato oggetto di varie pronunce della Corte di Cassazione, che ha stabilito principi generali in merito.
Sentenze rilevanti della Corte di Cassazione:
- Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 22370 del 26 settembre 2017
- La Corte di Cassazione ha affermato che le spese postali sostenute per l’invio di comunicazioni obbligatorie ai condomini (come la convocazione delle assemblee o l’invio di verbali) fanno parte delle spese necessarie per la gestione del condominio e devono essere ripartite tra tutti i condomini.
- Principio chiave: Le spese postali per le comunicazioni obbligatorie sono spese condominiali generali e devono essere ripartite in base ai millesimi.
- Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 13631 del 2 luglio 2015
- In questa sentenza, la Cassazione ha ribadito che le spese di gestione ordinaria, comprese le spese postali per le comunicazioni obbligatorie inviate ai condomini, devono essere ripartite proporzionalmente tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Tali spese rientrano infatti nelle spese generali di gestione del condominio, necessarie per il suo funzionamento.
- Principio chiave: Le spese postali per la gestione del condominio rientrano tra le spese comuni e non possono essere addebitate in modo specifico ai singoli condomini.
- Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 3756 del 19 febbraio 2013
- In questa pronuncia, la Corte ha trattato il tema delle spese postali in relazione alle convocazioni di assemblea e ha chiarito che tali spese non possono essere addebitate solo ai condomini che ricevono le comunicazioni per posta raccomandata. Infatti, la ripartizione deve essere effettuata su tutti i condomini, poiché le comunicazioni via posta rientrano nelle spese necessarie per la corretta amministrazione del condominio.
- Principio chiave: Le spese postali non possono essere addebitate solo ai condomini destinatari delle comunicazioni per raccomandata; devono essere distribuite in base ai millesimi a tutti i condomini.
Conclusioni
In sintesi, la giurisprudenza della Cassazione stabilisce che le spese postali sostenute dall’amministratore per l’invio delle comunicazioni obbligatorie ai condomini (convocazioni d’assemblea, verbali, ecc.) rientrano tra le spese generali del condominio e devono essere ripartite proporzionalmente tra tutti i condomini, in base ai millesimi di proprietà. Non è lecito addebitare queste spese solo ai condomini che ricevono le comunicazioni via posta raccomandata o altri mezzi costosi, salvo accordo diverso stabilito all’unanimità dall’assemblea.