Skip to main content

IMPUGNATIVA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DA PARTE DEL CONDOMINO CHE SI ALLONTANA DALL’ASSEMBLEA

Pubblicato il
31/05/2024

Riferimenti normativi: artt. 1137, 1120, 1102, 1131 e 1108 c.c. e art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Cassazione II^ Sezione Civile – Ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024 

Nota a Sentenza: Avv. Prof. Roberto Cacioni

————————-

Cosa accade quando un condomino si assenta durante l’approvazione di un punto all’ordine del giorno?

La questione è stata esaminata dalla Cassazione la quale con l’ordinanza n. 41191/2024 ha esaminato il ricorso presentato da una condòmina la quale sosteneva che il termine per l’impugnativa della delibera assemblare ai sensi dell’art. 1137 c.c. decorre dalla conoscenza della delibera e non dal giorno del deliberato, essendo la stessa allontanatosi durante la votazione.

si riportano i motivi estratti dalla Ordinanza n. 4191/2024:

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1120, 1102, 1131 e 1108 c.c.
La condòmina deduce che il termine perentorio di 30 giorni – stabilito dall’art. 1137, comma 2, c.c. – per impugnare la delibera in questione riguardanti i punti n. 2 e 4 stabiliti nell’ordine del giorno si sarebbe dovuto far decorrere dalla comunicazione del verbale dell’assemblea, non potendosi farlo decorrere dalla data coincidente con lo stesso giorno dell’adozione della delibera, dal momento che – a quest’ultimo riguardo –
non avrebbe potuto conferirsi rilievo alla circostanza che il delegato formalmente dalla stessa incaricato si era allontanato dal luogo in cui si svolgeva l’assemblea e che – secondo la sentenza oggetto di ricorso – non aveva, tuttavia, impedito al medesimo, stazionando nel pressi dell’inerente locale, di ascoltare e, quindi, recepire l’esito del voto (conseguente alla discussione svoltasi sui predetti punti 2) e 4) dell’ordine del giorno), pur non avendo partecipato alla inerente discussione né alla correlata votazione.

——–

scarica la sentenza: Cassazione-ordinanza-4191-2024_Associazione ANAI

—-