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"Pillole Condominiali"


Gli argomenti trattati nel nostro blog rappresentano delle "pillole condominiale" per tenere informati i nostri utenti, offrendo loro la possibilità di commentare ed esporre i propri quesiti, in merito all'argomento trattato.


Pubblicato il
04/12/2024
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Titolo esecutivo e obbligo di menzione del provvedimento che dispone l’esecutorietà alla luce della Riforma Cartabia

Pubblicato il
04/12/2024

Nota a Sentenza – Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza n. 23725/2024
Redatta dall’Avv. Prof. Roberto Cacioni


Oggetto: Titolo esecutivo e obbligo di menzione del provvedimento che dispone l’esecutorietà alla luce della Riforma Cartabia.


Ecco il testo revisionato:


Sentenza n. 23725/2024 della Corte di Cassazione: Chiarezza e Completezza dell’Atto di Precetto

L’ordinanza n. 23725/2024 della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza della menzione del provvedimento che dispone l’esecutorietà di un decreto ingiuntivo come elemento essenziale per l’esecuzione forzata. Tale indicazione è cruciale per assicurare la chiarezza e completezza dell’atto di precetto, garantendo al debitore una piena conoscibilità del titolo e della pretesa esecutiva.


Principi Espressi nella Sentenza

Obbligo di menzione dell’esecutorietà del titolo

Ai sensi dell’art. 654 c.p.c., l’atto di precetto deve contenere:

  • Il provvedimento che dispone l’esecutorietà del decreto ingiuntivo.
  • L’avvenuta apposizione della formula esecutiva.
  • La data di notifica del decreto ingiuntivo.

L’omissione di tali elementi non implica automaticamente la nullità del precetto, purché il titolo sia chiaramente individuabile nel contenuto complessivo dell’atto. Tuttavia, tale mancanza non può essere sanata tramite altri documenti non esplicitamente richiamati, per non compromettere i diritti di difesa del debitore.

Titolo esecutivo in caso di opposizione rigettata

La Corte precisa che, qualora il decreto ingiuntivo venga opposto e il giudizio si concluda con una sentenza di rigetto, il titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo, non la sentenza. Quest’ultima può valere come titolo esecutivo solo per eventuali ulteriori voci di condanna in essa contenute, mentre l’efficacia del decreto deriva dalla conferma del credito nella sentenza.


Validità del Principio alla Luce della Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia, entrata in vigore nel 2023, ha rafforzato i principi di chiarezza e completezza degli atti processuali, incluso l’atto di precetto. Sebbene l’art. 654 c.p.c. non sia stato modificato, l’art. 121 c.p.c. impone che gli atti siano redatti in modo chiaro e comprensibile.

La sentenza n. 23725/2024 rimane pienamente attuale:

  • La menzione dell’esecutorietà non è un mero requisito formale, ma una garanzia per il debitore.
  • La trasparenza e chiarezza degli atti esecutivi sono essenziali per evitare la nullità del precetto e tutelare i diritti di difesa.

Giurisprudenza di Riferimento

  • Cass. Civ., Sez. III, n. 25433/2014: La mancata menzione dell’esecutorietà non determina automaticamente la nullità del precetto se il titolo è chiaramente individuabile.
  • Cass. Civ., Sez. III, n. 24226/2019: La menzione della formula esecutiva e del provvedimento di esecutorietà garantisce certezza e trasparenza.
  • Cass. Civ., Sez. I, n. 4705/2018: Il titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo anche in caso di opposizione respinta.

Conclusioni

La sentenza n. 23725/2024 ribadisce un principio fondamentale del diritto dell’esecuzione forzata: l’atto di precetto deve essere chiaro, completo e contenere ogni elemento essenziale per l’individuazione del titolo esecutivo.

La Riforma Cartabia rafforza l’obbligo di redazione trasparente degli atti, confermando che eventuali lacune nell’atto di precetto possono determinare la sua nullità, a tutela dei diritti del debitore. Tale pronuncia rappresenta un riferimento importante per la redazione degli atti esecutivi e per il rispetto delle garanzie processuali.


 


 

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