Convocazione Assemblea: Obbligo dell’Amministratore di Allegare Documenti e Giustificativi per l’Approvazione
Nota a Sentenza n. 23893/2024 – Corte di Cassazione
Fatto
La questione giuridica affrontata nella sentenza n. 23893/2024 della Corte di Cassazione origina dalla contestazione avanzata dai ricorrenti contro la validità della delibera assembleare condominiale del 10 gennaio 2011. Tale delibera approvava il bilancio consuntivo 2010 e prevedeva l’istituzione di un fondo cassa per l’esercizio successivo, ma non includeva documenti giustificativi e presentava omissioni nei prospetti del bilancio.
Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 3/2017, ha annullato la delibera, ritenendola illegittima nella parte relativa al bilancio consuntivo 2010 e al fondo cassa. Tuttavia, la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza n. 108/2020, ha riformato integralmente tale decisione, giudicando legittima l’istituzione del fondo cassa e non necessaria l’allegazione dei giustificativi all’ordine del giorno. I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione.
Giurisprudenza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della delibera condominiale e offrendo chiarimenti sui seguenti aspetti:
- Fondo cassa
L’assemblea condominiale ha un potere discrezionale nella costituzione di un fondo cassa, purché sia garantita la trasparenza nelle voci di bilancio. La Corte richiama precedenti giurisprudenziali a sostegno di questa interpretazione (Cass. n. 1405/2007; Cass. n. 25900/2022). - Documenti giustificativi
Non vi è obbligo per l’amministratore di allegare i documenti giustificativi alla convocazione dell’assemblea. È sufficiente che questi siano disponibili su richiesta dei condomini (Cass. n. 1544/2004; Cass. n. 16667/2017). - Redazione del bilancio
Il bilancio condominiale non deve rispettare le forme rigorose dei bilanci societari, ma deve risultare chiaro e comprensibile, consentendo ai condomini di verificare entrate, uscite e ripartizioni (Cass. n. 3892/2017; Cass. n. 1370/2023). - Annualità della gestione
La costituzione di un fondo cassa non viola il principio dell’annualità della gestione condominiale, purché sia funzionale a garantire la liquidità per affrontare oneri futuri (Cass. n. 12638/2020).
Conclusioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23893 del 2024, conferma che l’amministratore condominiale non è obbligato a inviare documenti giustificativi unitamente alla convocazione, purché sia garantito il diritto di visione e copia agli interessati.
Sintesi e Principio Giuridico della Sentenza (Cassazione n. 23893/2024)
Sintesi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai condomini (ricorrenti) contro il Condominio Bellaria, confermando la decisione della Corte d’Appello di Campobasso. La controversia riguardava l’annullamento di una delibera assembleare per mancata allegazione dei documenti giustificativi relativi al bilancio consuntivo del 2010. La Corte d’Appello aveva affermato che l’amministratore non è obbligato a includere tali documenti nella convocazione, essendo sufficiente consentirne l’accesso su richiesta dei condomini. Inoltre, il bilancio condominiale non deve seguire formalità rigide analoghe a quelle societarie, purché garantisca l’intellegibilità delle voci di entrata e uscita.
Principio Giuridico
- Obblighi dell’amministratore: L’amministratore di condominio non è tenuto a depositare i documenti giustificativi delle spese con la convocazione dell’assemblea. È sufficiente che i condomini possano accedere ai documenti su richiesta e a loro spese. Spetta ai condomini dimostrare l’eventuale mancato rispetto di tale facoltà da parte dell’amministratore.
- Formalità del bilancio condominiale: Il bilancio condominiale deve garantire la chiarezza e l’intellegibilità delle voci di entrata e uscita e delle relative quote di ripartizione, senza necessità di conformarsi agli schemi contabili societari.
- Delibere condominiali: L’istituzione di un fondo cassa per le spese ordinarie rientra nella discrezionalità dell’assemblea condominiale e non richiede necessariamente l’inclusione specifica nell’ordine del giorno, purché collegata all’approvazione del rendiconto. Le somme non devono essere obbligatoriamente riaccreditate immediatamente ai condomini, ma possono essere compensate in esercizi successivi.
Questo principio conferma il carattere flessibile della gestione contabile condominiale e ribadisce gli oneri probatori a carico dei condomini che sollevano contestazioni.
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